Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2006, n. 33.
(1) Per l'inoltro elettronico delle comunicazioni di cui all'articolo 1 sono utilizzate le soluzioni tecniche predisposte dalla Ripartizione provinciale Lavoro e pubblicate sulla propria pagina internet. Esse si basano sulla trasmissione del tracciato record e sull'utilizzo di codici pubblicati sulla predetta pagina internet.