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In vigore al: 19/04/2016

d) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 741)
Regolamento relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della provincia

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 4 al B.U. 27 dicembre 2001, n. 53.

Art. 42 (Inventari)

(1) L'inventario dei beni immobili patrimoniali deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. il luogo, la denominazione, la consistenza e la qualità dei beni;
  2. i dati tavolari;
  3. il titolo di provenienza;
  4. i dati relativi al valore e alla destinazione dei beni.

(2) I beni mobili si iscrivono nel relativo inventario in ordine cronologico, con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che valgono a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita.

(3) Sono soggetti ad essere inventariati tutti i beni mobili il cui costo di acquisto o di fabbricazione è superiore a 400 euro, IVA compresa. Detto importo viene aggiornato ogni cinque anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo redatto dall'Istituto provinciale di statistica. Oggetti di interesse artistico o storico previsti nelle sotto indicate categorie, sono sempre inventariati, indipendentemente dal loro valore.

(4) Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario.

(5) L'inventario dei beni mobili patrimoniali deve contenere:

  1. l'ubicazione;
  2. la descrizione e la quantità;
  3. il prezzo d'acquisto o il valore di stima.

(6) Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di valore storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico, i valori mobiliari.

(7) Indipendentemente dal loro valore gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei beni che per l'uso continuo sono destinati a deteriorarsi rapidamente non sono iscritti in inventrario.

(8) I beni non soggetti ad inventariazione non sono soggetti ad alcun tipo di registrazione.

(9) I beni mobili in uso gratuito devono essere registrati in un apposito registro.

(10) La custodia dei titoli e dei valori è affidata all'istituto di credito che effettua il servizio di cassa per l'istituzione scolastica.

(11) Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento.

(12)I valori dei beni presenti nell’inventario vengono annualmente ridotti di una percentuale stabilita con deliberazione della Giunta provinciale secondo tipologie e categorie di beni. Da detta riduzione sono escluse le opere d’arte che vengono rivalutate almeno ogni dieci anni.16)

(13) Quando il dirigente o la dirigente cessa dal suo ufficio, il passaggio delle consegne avviene mediante verbale, dopo la chiusura e l'accertamento dell'esattezza dei registri prescritti, in contraddittorio con il consegnatario subentrante e quello cessante.

16)
L'art. 42, comma 12, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 14 novembre 2008, n. 64.
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