(1) I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del Codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli.
(2) I beni immobili ed i beni mobili infruttiferi sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal dirigente o dalla dirigente. La consegna, si effettua per mezzo degli inventari.
(3) La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine nonché dei plessi e delle sedi distaccate è disciplinata dal regolamento interno dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 7, comma 5, della legge.
(4) La proprietà dei beni mobili acquistati dall'amministrazione provinciale per le istituzioni scolastiche viene trasferita a titolo gratuito, salvo i beni storici e culturali, alle istituzioni scolastiche e i beni vengono inventariati dalle stesse. L'amministrazione provinciale si riserva il diritto di disporre nuovamente dei beni che non siano più usati dalle scuole.
(5) Per i beni appartenenti al patrimonio degli enti locali e concessi in uso alle istituzioni scolastiche, si osservano le disposizioni impartite dagli stessi enti.