Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Il capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c) della legge, disciplina, per quanto non previsto dal presente regolamento:
(2) Il capitolato speciale d'appalto è suddiviso in due parti:
(3) L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro la scadenza fissata dal direttore dei lavori, presenta un programma operativo sottoposto all'approvazione del direttore dei lavori ed indicante, per ogni lavorazione, le previsioni del periodo di esecuzione e l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori.
(4) Il prezzo dell'appalto è corrisposto in unica soluzione o mediante pagamenti in acconto. I pagamenti in acconto sono fissati in corrispondenza dell'avanzamento dei lavori, ovvero alla scadenza di periodi temporali prefissati a partire dalla data di consegna dei lavori.