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In vigore al: 19/04/2016

c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 411) 2)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.

Art. 44 (Stipulazione ed approvazione del contratto)  delibera sentenza

(1) La stipulazione del contratto d'appalto ha luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione nei casi di procedura aperta (pubblico incanto) e di procedura ristretta (licitazione privata), oppure entro 60 giorni dalla scelta della commissione giudicatrice in caso di appalto concorso.

(2) Se la stipulazione del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dal comma 1, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno con comunicazione scritta all'amministrazione committente.

(3) Il recesso di cui al comma 2 non è ammesso successivamente al ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale l'aggiudicatario è stato invitato alla conclusione del contratto.

(4) In caso di recesso l'aggiudicatario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali e, in caso di appalto concorso, delle spese documentate sostenute per la progettazione.

(5) L'amministrazione committente annulla l'aggiudicazione, incamerando contestualmente la cauzione provvisoria, qualora l'aggiudicatario:

  1. entro il termine fissato dall'amministrazione committente, non si presenti per la stipulazione del contratto d'appalto;
  2. non abbia costituito la cauzione definitiva;
  3. non abbia provveduto ad iscrivere alla Cassa edile della Provincia autonoma di Bolzano i propri lavoratori dipendenti ovvero soci lavoratori impiegati nella esecuzione dell'appalto;
  4. non abbia presentato una dichiarazione ove risultino il numero di operai e personale tecnico specializzato nonché i macchinari e le attrezzature di cantiere a disposizione dell'impresa, che l'imprenditore intende impiegare per le singole fasi dell'esecuzione dei lavori;
  5. non abbia trasmesso i documenti richiesti;
  6. abbia reso false dichiarazioni in sede di gara. 33)

(6) In caso di annullamento dell'aggiudicazione ai sensi del comma 5, l'amministrazione committente può affidare al secondo concorrente l'esecuzione dell'opera, a condizione che il prezzo di contratto non superi il prezzo offerto dal primo aggiudicatario.

(7) Nel caso di affidamento dei lavori mediante procedura negoziata di cui agli articoli 30, 31 e 32 della legge o di cottimo fiduciario di cui all'articolo 70 della legge, il concorrente può svincolarsi dal suo impegno con comunicazione scritta all'amministrazione committente:

  1. se la sua offerta non viene accettata entro 30 giorni dal termine ultimo fissato dall'amministrazione committente per la sua presentazione, o nel diverso termine fissato nella lettera d'invito;
  2. se il contratto non viene stipulato nei termini di cui al comma 1.

(8) L'amministrazione committente può, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, interpellare il secondo classificato e, ove necessario, i successivi al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dai predetti. In caso di risoluzione del contratto per altri motivi, l'amministrazione committente può interpellare il secondo classificato e, ove necessario, i seguenti al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal primo aggiudicatario.34)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 11.11.2002 - Rapporto di concessione-contratto - posizione privilegiata della P.A. - revocabilità per motivi di pubblico interesse - congrua motivazione
33)

La lettera f) è stata aggiunta dall'art. 9 del D.P.P. 20 aprile 2005, n. 16.

34)

Il comma 8 è stato sostituito dall'art. 16 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

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