Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Nel caso di occupazione di beni immobili il direttore dei lavori, all'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, trasmette al Sindaco del comune in cui sono eseguiti i lavori l'avviso ai creditori.
(2) Il sindaco del comune in cui l'intervento è stato eseguito pubblica, entro 45 giorni, l'avviso in cui si invitano coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore, per indebite occupazioni di aree o immobili e per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
(3) Trascorso il termine di cui al comma 2, il sindaco trasmette al direttore dei lavori i risultati dell'avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
(4) Il direttore dei lavori invita l'appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al responsabile di progetto i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito e le prove degli eventuali adempimenti.