Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata secondo il rispettivo articolo di elenco.
(2) Nel caso di lavori a corpo, è specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.
(3) Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.
(4) Le quantità previste nelle singole posizioni del progetto possono essere superate solamente qualora il direttore dei lavori comprovi in una relazione che l'importo complessivo contrattuale non viene superato. La relazione deve essere trasmessa all'amministrazione committente prima che siano superate le quantità. A tal fine l'appaltatore comunica tempestivamente al direttore dei lavori eventuali superamenti della quantità delle lavorazioni previste in contratto.60)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 6 del D.P.P. 16 novembre 2006, n. 65.