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In vigore al: 19/04/2016

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 28 (Determinazione delle aree)

(1)  L'ampiezza delle aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), della legge, eventualmente anche per l'esercizio stagionale dell'attività, è stabilita dal consiglio comunale che determina la superficie complessiva destinata ai vari posteggi, il loro numero e l'eventuale loro suddivisione per settori merceologici. Nell'ambito del settore merceologico alimentare possono essere previsti i posteggi riservati a chi esercita congiuntamente la vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari. Tali aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.

(2)  I posteggi possono essere dislocati secondo criteri di ordine merceologico, anche in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie.

(3)  Le aree degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e delle autostrade non fanno parte delle aree determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, tenuto conto che su dette aree l'esercizio del commercio presuppone il consenso del proprietario o gestore.

(4)  Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), della legge, essa può essere inserita fra le aree destinate allo svolgimento di tale attività. In tale caso i soggetti hanno titolo all'assegnazione dei posteggi che richiedono sull'area offerta, nel rispetto delle norme sulla concessione delle aree pubbliche previste dalla legge. Devono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché le limitazioni e i divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché dall'articolo 19, comma 8, della legge.

(5)  Nel caso di singolo posteggio dislocato lungo strada o piazza non comunale, la disponibilità dell'area può essere dell'operatore, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge.

(6)  La concessione del posteggio ai mercati o alle fiere locali che si svolgono con cadenza superiore al mese ha una durata di sei anni a decorrere dall'anno 2004, anche nel caso di istituzione di nuovi mercati ed è assegnata a coloro che hanno il più alto punteggio nella graduatoria formulata secondo i criteri stabiliti dal Comune. In caso di decadenza del posteggio per assenza ingiustificata o altro motivo, il posteggio viene assegnato ad altri, secondo la graduatoria, per il periodo residuo rispetto alla durata di sei anni. Il Comune stabilisce il termine entro il quale devono essere presentate le domande di concessione del posteggio, le quali hanno validità di sei anni ovvero per il periodo residuo rispetto alla durata di sei anni.52) 

52)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 26 agosto 2004, n. 29.