Pubblicato nel B.U. 7 dicembre 1999, n. 54.
(1) Ai corsi di specializzazione in psicoterapia possono accedere i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia iscritti ai rispettivi albi. I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi.
(2) L'aspirante allievo deve presentare alla commissione nominata dal Consiglio dei corsi una relazione che contempli gli obiettivi personali e professionali nonché il tipo di formazione acquisito in precedenza.
(3) Il candidato deve inoltre sostenere dinnanzi alla predetta commissione un colloquio volto ad individuare motivazioni ed attitudini rispetto all'indirizzo prescelto. La commissione verifica la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca dell'aspirante allievo, che deve essere in grado di seguire le lezioni bilingui. L'ammissione ai corsi è subordinata al parere positivo della commissione. Il giudizio è insindacabile.
(4) Non vi è alcun limite massimo di allievi iscrivibili a ciascun corso, fermo restando che i docenti didatti sono tenuti a seguire gruppi che non superino le 14 persone.