Pubblicato nel B.U. 7 dicembre 1999, n. 54.
(1) Sono ammessi all'esame finale gli allievi in regola con la frequenza ed i tirocini.
(2) Le attività svolte e le eventuali assenze risultano dal libretto di formazione, nel quale va altresì annotato l'esito degli esami annuali e di quello finale.
(3) L'esame finale riguarda la verifica dell'assimilazione dei concetti teorico clinici, la discussione di una tesi predisposta dall'allievo, l'analisi dei casi clinici trattati nonché la valutazione del tirocinio pratico.
(4) All'esito dell'esame finale viene rilasciato un diploma, il quale legittima l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.