(1) Chi intende preparare e somministrare alimenti negli alpeggi, può iniziare tale attività immediatamente dopo aver presentato la relativa denuncia al sindaco competente per territorio.
(2) Nella denuncia vanno indicati:
- a) il luogo e il periodo in cui attività viene esercitata,
- b) le bevande ed i cibi che vengono somministrati,
- c) il tipo di approvvigionamento idrico,
- d) le modalità di smaltimento delle acque di scarico e dei rifiuti.
(3) Entro 15 giorni dalla presentazione della denuncia il sindaco vieta la prosecuzione dell'attività e dispone la rimozione dei suoi effetti, se accerta la non rispondenza alle esigenze di carattere igienico previste dal presente regolamento, salvo che sia possibile conformare l'attività ed i suoi effetti a tali esigenze. In tal caso fa all'interessato le necessarie prescrizioni, prefissando allo stesso un adeguato termine per adeguarsi.
(4) Il sindaco vieta la preparazione e somministrazione di alimenti, anche temporaneamente, qualora l'interessato non si sia attenuto, nei termini stabiliti, alle prescrizioni o limitazioni imposte.
(5) Qualora vengano accertati difetti igienici, va data comunicazione al sindaco, il quale prefissa all'interessato congruo termine per l'eliminazione degli stessi.