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In vigore al: 19/04/2016

k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 luglio 1998, n. 191)
Preparazione e somministrazione di alimenti negli alpeggi

1)

Pubblicato nel Suppl. n. 3 al B.U. 11 agosto 1998, n. 33.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina la preparazione e la somministrazione di alimenti negli alpeggi, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante "Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale", nonché dell'articolo 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi".

(2) Il presente regolamento dà inoltre attuazione alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari, nonché alle direttive 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 e 92/47/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

(3) L'attività di preparazione e somministrazione di alimenti costituisce attività ausiliaria a quella propria dell'alpeggio e può essere esercitata solo quando sono garantiti gli standard igienico-sanitari minimi a tutela della salute pubblica di cui al presente regolamento.

Art. 2 (Denuncia di inizio dell'attività)

(1) Chi intende preparare e somministrare alimenti negli alpeggi, può iniziare tale attività immediatamente dopo aver presentato la relativa denuncia al sindaco competente per territorio.

(2) Nella denuncia vanno indicati:

  • a)  il luogo e il periodo in cui attività viene esercitata,
  • b)  le bevande ed i cibi che vengono somministrati,
  • c)  il tipo di approvvigionamento idrico,
  • d)  le modalità di smaltimento delle acque di scarico e dei rifiuti.

(3) Entro 15 giorni dalla presentazione della denuncia il sindaco vieta la prosecuzione dell'attività e dispone la rimozione dei suoi effetti, se accerta la non rispondenza alle esigenze di carattere igienico previste dal presente regolamento, salvo che sia possibile conformare l'attività ed i suoi effetti a tali esigenze. In tal caso fa all'interessato le necessarie prescrizioni, prefissando allo stesso un adeguato termine per adeguarsi.

(4) Il sindaco vieta la preparazione e somministrazione di alimenti, anche temporaneamente, qualora l'interessato non si sia attenuto, nei termini stabiliti, alle prescrizioni o limitazioni imposte.

(5) Qualora vengano accertati difetti igienici, va data comunicazione al sindaco, il quale prefissa all'interessato congruo termine per l'eliminazione degli stessi.

Art. 3 (Alimenti e bevande)

(1) In un alpeggio possono essere preparati per essere somministrati, pasti, alimenti e bevande, spuntini, piatti tipici locali, nonché bevande, anche alcolici e superalcolici.

(2) Gli alimenti sono conservati in condizioni di temperatura ed igieniche adeguate, secondo le tradizioni locali.

(3) Il latte crudo deve essere ottenuto da bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne o indenne da brucellosi.

(4) Carne fresca, salumi crudi e freschi devono essere igienicamente ineccepibili e conservati e trattati accuratamente.

(5) Il latte crudo da consumarsi in giornata, va conservato al fresco o è raffreddato con acqua corrente.

(6) I prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.

(7) Le derrate alimentari e le pietanze destinate al consumo personale vanno conservate separatamente da quelle destinate alla somministrazione a terzi.

(8) Per la somministrazione sul posto è ammessa la preparazione di marmellate, confetture e succhi di frutta. Sui relativi contenitori va riportata la data di produzione.

Art. 4 (Locali destinati alla preparazione ed alla conservazione degli alimenti)

(1) I locali destinati alla preparazione ed alla conservazione degli alimenti devono essere separati, anche solamente mediante una parete, dalla stalla. Essi devono essere tenuti puliti e in buone condizioni, consentire un'adeguata pulizia e, se necessario, la disinfezione ed essere adeguatamente illuminati. Pavimenti in terra sono ammessi, qualora servano alla conservazione, secondo le tradizione locali, di prodotti a base di latte o di carne affumicata.

(2) Qualora venga somministrato latte crudo, lo stesso deve essere filtrato e raffreddato in locali igienicamente adatti, che possono essere ricavati anche tramite la costruzione di un muro in un angolo della stalla, adeguatamente protetti dagli insetti.

(3) Per evitare la trasmissione di malattie, i locali devono essere mantenuti puliti e protetti adeguatamente da insetti.

Art. 5 (Attrezzature)

(1) I piani di lavoro a contatto con gli alimenti devono essere mantenuti in buone condizioni ed essere facili da pulire.

(2) Per la conservazione e preparazione di alimenti devono essere utilizzati solo contenitori non nocivi per la salute.

Art. 6 (Servizi igienici)

(1) L'alpeggio deve essere dotato di una latrina che può essere strutturata secondo le tradizioni locali. Inoltre devono essere disponibili appropriate attrezzature per lavarsi.

Art. 7 (Personale)

(1) Le persone che nell'alpeggio somministrano a terzi sostanze alimentari devono essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente e curare la pulizia, anche quella della propria persona.

Art. 8 (Approvvigionamento idrico)

(1) Gli alpeggi devono essere dotati, di regola, di acqua potabile.

(2) In casi eccezionali è consentito l'uso di acqua, la quale, pur non essendo classificabile come potabile, non superi i valori limiti circa i fattori tossici e microbiologici previsti per l'acqua potabile e non comporti un rischio per la salute pubblica. Un tanto viene certificato dalla competente autorità sanitaria.

Art. 9 (Smaltimento acque di scarico)

(1) Circa lo smaltimento delle acque di scarico, vanno applicati i sistemi depurativi più semplici.

(2) Qualora l'allacciamento alla fognatura pubblica sia economicamente ingiustificabile, lo smaltimento delle acque di scarico può avvenire tramite un pozzo perdente o una vasca settica, a condizione che i relativi fanghi vengano adeguatamente smaltiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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