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In vigore al: 19/04/2016

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 221)
Regolamento di esecuzione per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio scolastico provinciale

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1)

Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.

Art. 3 (Richiesta di designazione dei rappresentanti)

(1)Dopo l'indizione delle elezioni gli intendenti scolastici inviano formale richiesta alle seguenti istituzioni per le designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere da i) a o) della legge:

  1. lettera i): la Curia vescovile;
  2. lettera j): la rispettiva ripartizione competente per la formazione professionale dell’amministrazione provinciale competente;
  3. lettera k): per il rappresentante della scuola in lingua tedesca e per il rappresentante di quella delle località ladine il Consorzio dei comuni di Bolzano, per il rappresentante della scuola in lingua italiana il Comune di Bolzano;
  4. lettera l): per il rappresentante del mondo dell’economia la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano; per il rappresentante del mondo del lavoro i sindacati più rappresentativi a livello provinciale;
  5. lettera m): le organizzazioni delle scuole paritarie congiuntamente con le scuole paritarie ivi non rappresentate;
  6. lettera n): la Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano;
  7. lettera o): le organizzazioni dei convitti degli alunni della provincia congiuntamente con i convitti degli alunni ivi non rappresentati.

(2) I rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro nominati nelle sezioni del Consiglio scolastico provinciale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge, si alternano al termine di ogni periodo di carica del Consiglio scolastico provinciale.

(3) Le designazioni sono comunicate alla Commissione elettorale provinciale entro la data delle elezioni.

(4) Qualora nel corso del quadriennio uno di questi seggi rimanga definitivamente vacante, gli intendenti scolastici inviano formale richiesta alle suddette istituzioni per la designazione dei loro rappresentanti per la rimanente durata in carica dell'organo collegiale. Gli intendenti scolastici comunicano i nomi per la nomina a membri del Consiglio scolastico provinciale alla Giunta provinciale. 5)

5)

L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.

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