(1) La nuova fornitura della medesima protesi è consentita nei casi di usura, rottura accidentale, smarrimento della protesi o per motivi di accrescimento degli assistiti minori.
(2) Del medesimo tipo di protesi può essere autorizzata la nuova fornitura quando siano trascorsi almeno sei mesi dalla precedente autorizzazione a seconda del tipo di protesi e delle altre circostanze di cui in seguito e che la riparazione non sia economicamente conveniente.
(3) La richiesta di nuove forniture deve essere corredata da idonea documentazione o dichiarazione nei casi di rottura o smarrimento.
(4) La fornitura di calzature ortopediche può essere rinnovata per adulti dopo almeno 12 mesi, per i minori, di norma, dopo 6 o 12 mesi a secondo dell'età, ove strettamente necessario anche prima della scadenza di 6 mesi, tenendo conto delle peculiari esigenze legate all'accrescimento dei minori.
(5) Il rinnovo della fornitura protesica può essere autorizzato, col rispetto degli intervalli intercorsi dalla precedente fornitura di seguito precisati:
apparecchi tutori per alterazioni vertebrali
(minerve, busti ortopedici, ecc.): 1 anno
protesi estetica comune per amputato d'arto superiore 4 anni
protesi estetica in resina per amputato d'arto superiore 6 anni
protesi lavorativa comune per amputato d'arto superiore. 3 anni
protesi lavorativa in resina per amputato d'arto superiore 7 anni
protesi pneumatica per arto superiore 6 anni
protesi mio-elettrica per arto superiore 7 anni
protesi per amputato di coscia o disarticolazione
coxo-femorale 3 anni
protesi in resina a contatto totale per amputato di coscia 4 anni
protesi comune per amputato di gamba 2 anni
protesi di resina a contatto totale per amputato
di gamba 3 anni
protesi comune o in resina per piede 1 anno
(6) La sostituzione delle protesi ortopediche già fornite ai minori assistiti deve essere autorizzata, anche in deroga al periodo minimo di 6 mesi, tenendo conto di tutti i fattori, dovuti all'età evolutiva dei soggetti, che possono determinare la necessità di frequenti rinnovi.
(7) La sostituzione delle carrozzelle ortopediche può essere autorizzata nei seguenti termini:
- - carrozzella con movimento a mano: alla distanza di 6 anni
- - la stessa, se l' invalido esercita attività lavorative o sportive: alla distanza di 3 anni
- - carrozzella con motore a scoppio: alla distanza di 6 anni
- - carrozzella a trazione elettrica: alla distanza di 5 anni.
(8) La fornitura di mezzi speciali quali le carrozzelle ortopediche, i deambulatori, i letti ortopedici, gli elevatori e simili la cui fornitura non è soggetta ad adattamenti per necessità di ordine medico, nonché per altri presidi non può essere ripetuta, salvo rare eccezioni ampiamente documentate e motivate.
(9) La nuova fornitura di protesi acustiche e laringofoni ad adulti può essere concessa a distanza di 3 anni dalla prima fornitura; le protesi acustiche possono essere rinnovate ai minori ogni qualvolta si rende necessario adottare un apparecchio di diverse caratteristiche tecniche, comunque non prima che siano trascorsi 12 mesi.