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In vigore al: 19/04/2016

c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1981, n. 401)
Regolamento di esecuzione della L.P. 21 agosto 1978, n. 46, relativamente all'accertamento sanitario e all'assistenza protesica agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti

1)

Pubblicato nel B.U. 2 febbraio 1982, n. 6.

TITOLO I
Accertamento sanitario

Art. 1 (Compiti della commissione sanitaria)

(1) Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di accertamento, la commissione sanitaria deve invitare il richiedente a sottoporsi alla visita di accertamento, indicandone il luogo, il giorno e l'ora.

(2) Qualora l'interessato, a seguito di due inviti, non si presenti alla visita e non giustifichi tale assenza, l'Ufficio competente procede all'archiviazione della pratica.

(3) La Commissione sanitaria valuta lo stato della minorazione determinandone il grado, accerta la recuperabilità nonché la possibilità della frequenza dei corsi di addestramento, adottando metodi scientifici e, in caso di presunta invalidità totale e permanente basandosi su approfonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi, ove necessario, anche dopo adeguato periodo di osservazione presso centri o cliniche spezializzate o presso ospedali dotati degli appositi servizi. Contemporaneamente definisce inoltre la prognosi e formula proposte di recupero o assistenziali valutando sia le condizioni di vita del soggetto, sia l'esistenza di accessibili servizi di recupero adeguati al caso.

(4) Per la validità dell'adunanza e dei referti emessi dalla commissione è richiesta la presenza di tutti i membri.

(5) Qualora se ne ravvisi la necessità a causa del numero degli aspiranti, le visite possono aver luogo presso ambulatori siti in località decentrate.

Art. 2 (Nuovo accertamento)

(1) La richiesta di nuovo accertamento è sempre ammessa dopo che siano sopraggiunti nuovi fattori determinanti un effettivo e persistente peggioramento rispettivamente miglioramento dello stato di salute.

(2) In ogni caso alla domanda di nuovo accertamento deve essere allegato certificato medico attestante tali condizioni.

Art. 3

(1) Sul ricorso avverso di giudizio della commissione sanitaria, proposto dall'interessato entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione ai sensi dell'articolo 14 della L.P. 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, l'apposita commissione di appello decide definitivamente, provvedendo ai conseguenti adempimenti. 2)

2)

L'art. 3 è stato sostituito con D.P.G.P. 30 gennaio 1984, n. 3.

TITOLO II
Assistenza protesica

Art. 4

(1) L'assistenza protesica è erogata, su domanda accompagnata da apposita prescrizione medica attraverso la preventiva autorizzazione del competente organo dell'unità sanitaria locale, mediante la fornitura diretta di protesi e di altri ausilii speciali, nei limiti dell'apposito nomenclatore-tariffario stabilito in attuazione dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Salvo l'obbligo dell'autorizzazione preventiva per qualsiasi prestazione che comporta spese a carico dell'unità sanitaria locale, per prestazioni accessorie richieste per ottenere un uso più funzionale della protesi - esclusi i fini estetici - o per riparazioni non è richiesta la prescrizione medica né il parere del medico, bensì il preventivo della ditta fornitrice. L'assistenza è erogata nelle forme indicate dall'arte medico-specialistica a seconda della natura e gravità della minorazione accertata. 3)

3)

L'art. 4 è stato sostituito con D.P.G.P. 30 gennaio 1984, n. 3.

Art. 5 (Scopi dell'assistenza protesica)

(1) L'assistenza protesica, per gli scopi della L.P. n. 46/1978, deve tendere a migliorare o stabilizzare il successo del trattamento curativo del minorato o al suo recupero funzionale.

(2) L'assistenza deve particolarmente tener conto dei bisogni del minorato derivanti da attività di studio o di lavoro.

Art. 6 (Protesi e calzature ortopediche, presidi ortopedici e curativi, ausilii speciali)

(1) Sono ammessi ai fini dell'assistenza protesica:

  • 1)  i presidi tecnici che agiscono direttamente e continuamente sul corpo umano e sono destinati a sostituire parti del corpo umano mancanti o a rimettere nella posizione o forma normale le parti del corpo malformate o a sorreggerle nella loro funzione (protesi e calzature ortopediche funzionali o estetiche, tutori correttivi, ortesi). La fornitura di essi è soggetta ad adattamento per necessità di ordine medico;
  • 2)  gli ausilii speciali quali presidi tecnici destinati ad adattare l' ambiente diretto e immediato del minorato al suo stato anatomico (carrozzelle ortopediche, amplificatori acustici, laringofoni ecc.).

Art. 7

(1) Ai fini dell'autorizzazione, su richiesta motivata dell'interessato, di presidi e ausilii specifici non compresi nel nomenclatore-tariffario di cui al precedente articolo 4 si devono valutare i preventivi di almeno due ditte diverse. 4)

4)

L'art. 7 è stato sostituito con D.P.G.P. 30 gennaio 1984, n. 3.

Art. 8 (Prescrizione)

(1) La prima fornitura nonché il rinnovo delle forniture protesiche devono essere prescritte, a seconda della natura di invalidità e tipo di assistenza, da medico specialista o medico generico.

(2) È inammissibile la prescrizione di forniture o prestazioni di fronte a esigenze di assistenza sanitaria, che non derivino dalla minorazione accertata dalla commissione sanitaria.

(3) Nella prescrizione, le forniture devono essere definite dettagliatamente e descritte esclusivamente secondo le loro caratteristiche tecniche, prescindendo dall'indicazione di marche e modelli.

(4) È vietato il frazionamento in due tempi delle prescrizioni di presidi che per motivi funzionali e di impiego devono considerarsi in termini unitari.

Art. 9 (Condizioni generali di fornitura)

(1) I fornitori delle protesi e degli ausilii speciali ammessi ai fini dell'assistenza di cui al presente regolamento, devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria o comunque essere autorizzati, dall'autorità sanitaria competente, alla produzione e vendita di presidi ortopedici o presidi sanitari. Le loro apparecchiature usate nella produzione delle protesi e ausilii speciali devono essere omologate e riconosciute dagli organi competenti.

(2) Essi devono inoltre essere adeguatamente attrezzati per una rapida esecuzione delle forniture nonché per una corretta e funzionale applicazione del presidio e sono tenuti a fornire alla persona assistita ogni consulenza richiesta in ordine all'uso e alla manutenzione del presidio.

(3) I presidi devono essere forniti completi di ogni elemento necessario al buon funzionamento.

Art. 10 (Fornitura delle calzature ortopediche)

(1) Le calzature ortopediche devono essere fornite da meccanici ortopedici ed ernisti diplomati o da calzolai ortopedici, autorizzati dall'autorità sanitaria, e devono essere costruite o adattate a mano e su misura. Tali forniture sono riservate ai soggetti per i quali esse costituiscono un presidio indispensabile. Nei confronti dei soggetti affetti da malformazioni molto lievi, quali piedi piatti, varismo o valgismo di medio grado si può autorizzare la fornitura delle parti correttive di calzature normali.

(2) La fornitura di scarpe ortopediche viene autorizzata al prezzo corrispondente alle tariffe stabilite nel tariffario. Tale prezzo viene diminuito di un quarto dell'importo base relativo al paio di scarpe.

(3) La riduzione non si attua qualora il richiedente risulti minorato ad ambedue i piedi.

Art. 11 (Fornitura di protesi acustiche)

(1) Le protesi acustiche sono autorizzate dietro prescrizione accompagnate dal tracciato audiometrico. La fornitura è riservata ai minori aventi diritto e agli adulti che presentino bilateralmente un deficit uditivo di almeno 40 db nella gamma di frequenza della parola parlata.

(2) Sono ammesse le forniture di protesi acustiche da parte degli esercizi che sono dotati delle necessarie attrezzature (audiometro di controllo con tonometria vocale e tonale) e del personale qualificato per l'applicazione.

(3) L'esercizio addetto alla vendita e all'applicazione degli apparecchi deve adattare accuratamente la protesi al soggetto interessato fornendo allo stesso ed ai suoi familiari tutta l'assistenza richiesta dall'impiego della protesi stessa e dagli aspetti psicologici ed ambientali del processo di adattamento. Deve inoltre assicurare gratuitamente il riadattamento della protesi, a distanza di 2 anni.

Art. 12 (Fornitura di protesi ottiche)

(1) La fornitura di lenti correttive e lenti a contatto, comunque prescritte dallo specialista, è autorizzata sempre che tali protesi siano dichiarate indispensabili per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età e siano giudicate indispensabili per il conseguimento di un migliore risultato sul piano riabilitativo.

Art. 13 (Fornitura di protesi laringofonetiche)

(1) La fornitura di protesi laringofonetiche è autorizzata nei confronti dei laringectomizzati su prescrizione di cliniche universitarie di otorinolaringoiatria o delle divisioni della stessa specialità degli ospedali regionali o provinciali.

Art. 14 (Fornitura di carrozzelle ortopediche)

(1) Di norma è autorizzata la fornitura di carrozzelle con movimento a mano.

(2) L'autorizzazione alla fornitura delle carrozzelle con motore a scoppio è subordinata all'espressa dichiarazione dello specialista competente che "il motoveicolo si rende indispensabile per la gravità delle lesioni dell'apparato motorio oltrechè per motivi di lavoro o di studio".

(3) L'autorizzazione relativa alla fornitura delle carrozzelle azionate da motore elettrico è ammessa soltanto nei casi in cui lo specialista dichiari testualmente che "per la gravità della sindrome motoria, l'infermo non può esercitare le manovre richieste per l'uso della carrozzella con movimento a mano e con motore a scoppio", sempre precisando che il motoveicolo è indispensabile per necessità di lavoro o di studio.

(4) Nella prescrizione delle caratteristiche tecniche della carrozzella si deve tener conto anche dell'idoneità e della viabilità dell'ambiente. Le spese di manutenzione di riparazione ordinaria sono a carico dell'utente. 5)

(5) Non è consentita l'autorizzazione di due tipi diversi di carrozzelle.

5)

Il comma 4 è stato sostituito con D.P.G.P. 30 gennaio 1984, n. 3.

Art. 15 (Protesi e ausilii speciali non ammessi)

(1) Non è ammessa la fornitura di:

  • a)  ausilii speciali destinati alla rimozione delle mere difficoltà non costituite dall' ambiente fisico diretto, ma incontrate dal minorato nella vita di relazione, sociale e professionale quale conseguenza di disturbi funzionali (quali cane guida per ciechi, macchina a scrivere in Braille, comandi aggiuntivi per autovetture, ecc.)
  • b)  presidi ortopedici o ausilii speciali con particolari caratteristiche tecniche, qualitative o estetiche non comprese nel tariffario né ritenute funzionalmente necessarie. Tali presidi e ausilii sono autorizzati, con assunzione diretta o rimborso della spesa corrispondente allo stesso o analogo tipo risultante dal nomenclatore, mentre la differenza va a carico del richiedente. 6)

(2) Non è consentita inoltre l'autorizzazione di ausilii protesici speciali che per la loro natura devono far parte obbligatoriamente della normale dotazione di centri riabilitativi, essendo necessari per corrispondere ad esigenze di frequente ricorrenza o essendo adattabili a persone diverse mediante opportuni accorgimenti tecnici.

(3) La fornitura dei predetti ausilii protesici speciali può essere autorizzata solo nei casi di uso strettamente personale e a favore di invalidi che, per la gravità delle loro esigenze, sono costretti ad una permanente assistenza a domicilio.

6)

Il comma 1 è stato sostituito con D.P.G.P. 30 gennaio 1984, n. 3.

Art. 16 (Rinnovo delle forniture protesiche)

(1) La nuova fornitura della medesima protesi è consentita nei casi di usura, rottura accidentale, smarrimento della protesi o per motivi di accrescimento degli assistiti minori.

(2) Del medesimo tipo di protesi può essere autorizzata la nuova fornitura quando siano trascorsi almeno sei mesi dalla precedente autorizzazione a seconda del tipo di protesi e delle altre circostanze di cui in seguito e che la riparazione non sia economicamente conveniente.

(3) La richiesta di nuove forniture deve essere corredata da idonea documentazione o dichiarazione nei casi di rottura o smarrimento.

(4) La fornitura di calzature ortopediche può essere rinnovata per adulti dopo almeno 12 mesi, per i minori, di norma, dopo 6 o 12 mesi a secondo dell'età, ove strettamente necessario anche prima della scadenza di 6 mesi, tenendo conto delle peculiari esigenze legate all'accrescimento dei minori.

(5) Il rinnovo della fornitura protesica può essere autorizzato, col rispetto degli intervalli intercorsi dalla precedente fornitura di seguito precisati:

apparecchi tutori per alterazioni vertebrali
(minerve, busti ortopedici, ecc.):   1 anno

protesi estetica comune per amputato d'arto superiore   4 anni

protesi estetica in resina per amputato d'arto superiore   6 anni

protesi lavorativa comune per amputato d'arto superiore.   3 anni

protesi lavorativa in resina per amputato d'arto superiore   7 anni

protesi pneumatica per arto superiore   6 anni

protesi mio-elettrica per arto superiore   7 anni

protesi per amputato di coscia o disarticolazione
coxo-femorale   3 anni

protesi in resina a contatto totale per amputato di coscia   4 anni

protesi comune per amputato di gamba   2 anni

protesi di resina a contatto totale per amputato
di gamba   3 anni

protesi comune o in resina per piede   1 anno

(6) La sostituzione delle protesi ortopediche già fornite ai minori assistiti deve essere autorizzata, anche in deroga al periodo minimo di 6 mesi, tenendo conto di tutti i fattori, dovuti all'età evolutiva dei soggetti, che possono determinare la necessità di frequenti rinnovi.

(7) La sostituzione delle carrozzelle ortopediche può essere autorizzata nei seguenti termini:

  • -  carrozzella con movimento a mano: alla distanza di 6 anni
  • -  la stessa, se l' invalido esercita attività lavorative o sportive: alla distanza di 3 anni
  • -  carrozzella con motore a scoppio: alla distanza di 6 anni
  • -  carrozzella a trazione elettrica: alla distanza di 5 anni.

(8) La fornitura di mezzi speciali quali le carrozzelle ortopediche, i deambulatori, i letti ortopedici, gli elevatori e simili la cui fornitura non è soggetta ad adattamenti per necessità di ordine medico, nonché per altri presidi non può essere ripetuta, salvo rare eccezioni ampiamente documentate e motivate.

(9) La nuova fornitura di protesi acustiche e laringofoni ad adulti può essere concessa a distanza di 3 anni dalla prima fornitura; le protesi acustiche possono essere rinnovate ai minori ogni qualvolta si rende necessario adottare un apparecchio di diverse caratteristiche tecniche, comunque non prima che siano trascorsi 12 mesi.

Art. 17 (Riparazione e manutenzione delle protesi)

(1) Salvo l'obbligo, da parte dei fornitori di protesi, dell'accurato adattamento e controllo, le protesi ed ausilii speciali, possono essere riparate dietro apposita autorizzazione qualora sia economicamente conveniente.

(2) La manutenzione nonché il rifornimento periodico di elementi (batterie, accumulatori, ecc.) necessari al funzionamento degli apparecchi sono a carico dell'utente.

Art. 18 (Protesi fornite da ditte estere)

(1) Può essere autorizzata la fornitura di protesi da ditte fornitrici estere nei seguenti casi:

  • a)  quando l' avente diritto all'assistenza protesica è degente presso istituto di diagnosi e cura o presso istituto riabilitativo estero oppure in affidamento familiare in uno stato estero o che vi soggiorni stabilmente per motivi di lavoro, di studio o di formazione professionale. In tal caso, la fornitura prescritta da sanitario addetto al servizio pubblico della specialità può essere autorizzata al prezzo convenzionale ivi vigente per la stessa assistenza.
  • b)  quando l' assistito vi si rivolge volontariamente o per trattamento sanitario ambulatoriale. In tal caso la fornitura può essere autorizzata al prezzo corrispondente allo stesso o analogo tipo di protesi compreso nel tariffario, o ausilio speciale disponibile sul mercato nazionale.

Art. 19 (Presa in consegna)

(1) L'assistito, all'atto della presa in consegna o dell'applicazione funzionale del presidio protesico deve darne espressa dichiarazione scritta. Tale dichiarazione può essere rilasciata anche dai genitori degli assistiti minori, dal direttore dell'istituto riabilitativo o, in casi eccezionali, dall'assistente sociale.

Art. 20 (Disposizioni finali)

(1) Per quanto non previsto dal presente regolamento in merito alle modalità di erogazione dell'assistenza protesica si applicano le disposizioni contenute nel nomenclatore-tariffario di cui al precedente articolo 4.

(2) L'erogazione dell'assistenza di cui all'articolo 34 della L.P. 21 agosto 1978, n. 46, rientra comunque fra le funzioni elencate all'articolo 4 della L.P. 2 gennaio 1981, n. 1.

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