Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 maggio 1997, N. 24.
(1) Il personale della sesta qualifica funzionale già assegnato alla ripartizione Foreste e che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia espletato per un periodo di almeno sei anni in modo continuativo e prevalente i compiti di cui all'articolo 2, è inquadrato nel profilo professionale del sovrintendente forestale, assumendo la qualifica di sovrintendente forestale.
(2) La conferma definitiva nel nuovo profilo avviene dopo il superamento del periodo di prova previsto per l'assunzione nell'impiego provinciale.
(3) In sede di inquadramento nella qualifica funzionale superiore viene garantito un aumento, dello stipendio di livello in godimento, non inferiore al 3,5 per cento.