(1) In caso di impossibilità a intervenire alle sedute il consigliere/la consigliera deve tempestivamente informarne il/la presidente della commissione. Il mancato avviso di assenza, ovvero quando il/la componente di commissione non abbia provveduto alla propria sostituzione, equivale ad assenza ingiustificata.
(2) In caso di prolungata assenza il consigliere/la consigliera deve chiedere preventivamente congedo al/alla Presidente del Consiglio, al fine di essere considerato/considerata assente giustificato/ giustificata. Di tale assenza viene data comunicazione al/alla presidente della rispettiva commissione.
(3) I/Le presidenti delle commissioni comunicano al/alla Presidente del Consiglio i nomi di coloro che sono risultati assenti ingiustificati per tre volte consecutive.