(1) Le disposizioni del presente contratto valgono in quanto compatibili con la disciplina sullo stato giuridico dei segretari comunali della legge regionale, anche per i segretari comunali, i vice-segretari comunali ed i segretari delle comunità comprensoriali nonché per i direttori delle case di riposo se individuati quali dirigenti nel contratto di comparto.
(2) Per la determinazione del compenso per lavoro straordinario dei segretari comunali e vicesegretari comunali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 1 dell'accordo integrativo del 19.12.1996 all'accordo di comparto per i dipendenti comunali dell'8.07.1994 come modificato dalle interpretazioni all'accordo di comparto del 06.10.1998.