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Delibera della Giunta provinciale
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Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
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In vigore al: 19/04/2016
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Sentenze della Corte costituzionale
2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 345 del 27.10.2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 345 del 27.10.2006
Trattamento dei dati personali sanitari - Cessazione della materia del contendere
Attendere, processo in corso!
Ordinanza (23 ottobre) 27 ottobre 2006, n. 345; Pres. Bile – Red. Tesauro
Ritenuto
che
,
con ricorso notificato il 31 gennaio 2003 e depositato il successivo 4 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell'art. 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14 (Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario), in riferimento agli artt. 11 e 12 (recte: 8 e 9) nonché 4 e 5 dello statuto speciale per il Trentino-AltoAdige (d.P.R 31 agosto 1972, n. 670 recante <
>) ed agli artt. 2, 117, secondo comma, lettere l), m) e g), e terzo comma, della Costituzione;
che il ricorrente censura la predetta disposizione nella parte in cui, sostituendo il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del Servizio sanitario provinciale), stabilisce che «gli enti, gli uffici e le strutture pubbliche e private convenzionate nonché i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, per le prestazioni oggetto di convenzione, sono tenuti a rendere disponibili, secondo le modalità e le tecnologie definite in appositi regolamenti provinciali ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche, i dati, anche personali, comuni e sensibili, sanitari, ambientali e gestionali di cui sono in possesso», in quanto inciderebbe in una materia – la “tutela della persona” – non compresa fra quelle assegnate dalle norme statutarie alla competenza provinciale;
che, inoltre, secondo la difesa erariale, la norma impugnata, investendo la materia di competenza concorrente “igiene e sanità”, contrasterebbe anche con i principi fondamentali della materia stabiliti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), in specie all'art. 23, comma 4, e determinerebbe un'invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di “ordinamento civile”, di “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” nonché in tema di “ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”;
che la Provincia autonoma di Bolzano si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato;
che, con memoria depositata il 28 agosto 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso in considerazione dell'intervenuta abrogazione della disposizione censurata ad opera del comma 3 dell'art. 26 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 luglio 2003, n. 12 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005).
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14 (Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario), in riferimento agli artt. 11 e 12 (recte: 8 e 9) nonché 4 e 5 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R 31 agosto 1972, n. 670 recante <
>) ed agli artt. 2, 117, secondo comma, lettere l), m) e g), e terzo comma, della Costituzione;
che, successivamente alla proposizione del ricorso, è entrato in vigore l'art. 26, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 luglio 2003, n. 12 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005), che ha espressamente abrogato il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale n. 7 del 2001, come sostituito dall'impugnato art. 34 della legge provinciale n. 14 del 2002;
che, proprio in considerazione dell'intervenuta abrogazione della norma censurata, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, ma non è stato depositato l'atto di accettazione della rinuncia;
che, tuttavia, la dichiarazione di rinuncia non accettata dalla controparte, pur non potendo comportare l'estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
che, nella specie, la norma impugnata è stata abrogata e non risulta che abbia avuto medio tempore applicazione, essendo quest'ultima espressamente subordinata all'adozione di appositi regolamenti provinciali, mai emanati;
che, pertanto, il suindicato intervento normativo può ritenersi totalmente satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso, anche tenuto conto dell'inequivoco contenuto dell'atto di rinuncia;
che, quindi, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 477 del 2005 e n. 428 del 2005), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14 (Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario) sollevate, in riferimento agli artt. 4, 5, 8 e 9 del d.P.R 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed agli artt. 2, 117, secondo comma, lettere l), m) e g), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
a) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
b) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
Art. 1-2.
Art. 3
Art. 4-6.
Art. 7
Art. 8
Art. 9 (Orario di servizio)
Art. 10
Art. 11
Art. 12 (Incarichi di insegnamento e supplenze)
Art. 13 (Competenze di organizzazione e vigilanza)
Art. 14
Art. 15 (Il personale non insegnante)
Norme transitorie e di attuazione e disposizioni finali
TABELLA A
TABELLA B
c) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
d) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
e) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34
f) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
g) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
i) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23
k) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
n) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
o) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
q) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
r) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
t) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
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2008
2007
2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 59 del 16.02.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 17.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 31.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 134 del 31.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 05.04.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 327 del 13.10.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 13.10.2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 345 del 27.10.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 09.11.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 14.11.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 405 del 07.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 423 del 19.12.2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 28.12.2006
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