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In vigore al: 19/04/2016

Delibera 26 gennaio 2016, n. 62
Definizione delle particolari metodologie didattiche per la scuola in lingua tedesca e delle località ladine

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Art. 1
Definizione e richieste

1. Per particolari metodologie didattiche di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 12 dicembre 1996, n. 24 e successive modifiche, si intendono concetti e metodi didattici, che si sono sviluppati e consolidati nel sistema di istruzione o che sono previsti dalla legge. Essi mirano al raggiungimento degli obiettivi formativi, corrispondono al profilo formativo della scuola e richiedono specifiche competenze disciplinari, didattiche o linguistiche del personale insegnante.

2. I seguenti principi e metodi didattici costituiscono particolari metodologie didattiche:

a) l’insegnamento nelle classi ad indirizzo didattico differenziato Montessori,

b) l’insegnamento secondo altre nuove forme della pedagogia, che corrispondono agli standard di qualità dall’Intendenza scolastica competente stabiliti,

c) l’insegnamento di discipline non linguistiche secondo la modalità didattica CLIL e

d) l’insegnamento in ospedale.

3. La copertura dei posti per l’insegnamento in scuole ad indirizzo didattico differenziato Montessori e secondo altri approcci della pedagogia di riforma è riservata alle scuole inserite negli appositi elenchi formati dall’Intendente Scolastico competente. Le modalità per l’istituzione di questi elenchi vengono definite da apposito provvedimento dell’Intendente scolastico.