(1) All’articolo 1, i commi 2 e 5 del decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2000, n. 29, e successive modifiche, sono così sostituiti:
„2. Qualora il direttore dell’ispettorato forestale territorialmente competente, in seguito denominato „ispettorato forestale“, ravvisi la sussistenza delle condizioni per la soggezione a vincolo, egli formula la relativa proposta al direttore dell’ufficio pianificazione forestale.
5. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 il direttore dell’ispettorato forestale trasmette al direttore dell’ufficio pianificazione forestale la proposta motivata corredata dalla documentazione nonché dalle osservazioni pervenute nei termini. Lo stesso decide sulla proposta entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa.”
(2) L’articolo 2 comma 1 del decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2000, n. 29 e successive modifiche è così sostituito:
„1. Qualora il direttore dell’ispettorato forestale ravvisi in venir meno dei presupposti per il mantenimento del vincolo, propone al direttore dell’ufficio pianificazione forestale la soppressione del vincolo sui relativi terreni. In tal caso si applica il procedimento previsto dall’articolo 1.”
(3) L’articolo 4 comma 3 del decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2000, n. 29, e successive modifiche, è così sostituito:
„3. Sono considerati bosco anche le superfici boschive di cui al comma 2 temporaneamente prive di copertura forestale a seguito di eventi naturali, tagli oppure altri interventi, nonché le strade forestali, le baite, i depositi di legname, gli invasi d’acqua con una capienza inferiore a 5.000 metri cubi ed in genere le infrastrutture destinate alla gestione del bosco.”
(4) L’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2000, n. 29, e successive modifiche, è abrogato.
(5) Al capo II „Gestione ed utilizzazione del bosco e dei pascoli“ è inserito il seguente articolo 7/bis:
„Art. 7/bis (Taglio di piante legnose senza assegno)
1. Nei boschi di alto fusto è ammesso il taglio di piante legnose fino a 20 metri cubi lordi annui senza previo assegno da parte dell’autorità forestale, qualora la ripresa annuale ordinaria superi detta quantità. Qualora la ripresa annuale ordinaria sia inferiore a 20 metri cubi lordi annui, il taglio senza previo assegno può avvenire soltanto fino al raggiungimento della ripresa annuale.
2. Nei boschi cedui è ammesso il taglio di piante legnose fino a 2.000 metri quadrati annui senza previo assegno da parte dell’autorità forestale.
3. L’assegno preventivo deve avvenire in ogni caso, qualora trattasi di:
- siepi e vegetazione arbustiva;
- boschi riparali;
- con altri gruppi di piante legnose con un’estenzione inferiore a 500 metri quadrati.
4. Per tagli senza preventivo assegno non vengono concessi contributi.
5. Prima di effettuare il taglio senza previo assegno, lo stesso deve essere comunicato alla stazione forestale territorialmente competente. In caso di inosservanza viene irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria minima previsto dall’Ordinamento forestale.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.