(1) Per garantire un trattamento economico adeguato alle funzioni professionali esercitate, con gli avvocati e le avvocate dell’Avvocatura viene stipulato un contratto individuale di lavoro, con il quale viene loro accordato, oltre al trattamento economico previsto per la qualifica funzionale di appartenenza, un’indennità libero professionale fino alla misura massima del 90 per cento dello stipendio iniziale annuo del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza e i compensi forensi ripartiti secondo i criteri di cui ai commi da 2 a 6.
(2) I compensi forensi recuperati a seguito di condanna della controparte soccombente o comunque in caso di liquidazione di compensi, dedotta la somma per il rimborso delle spese forfetarie del 10 per cento e, in caso di difesa congiunta con avvocati domiciliatari, fino al 40 per cento e detratti, in ogni caso, il contributo unificato, le spese di registrazione, le spese per le marche da bollo e le notifiche, sono divisi quadrimestralmente fra gli avvocati e le avvocate in effettivo servizio tenendo conto della data delle quietanze di versamento delle somme.
(3) L’Avvocato/Avvocata della Provincia, sentiti i Direttori e le Direttrici interessati, stabilisce le modalità di ripartizione e di erogazione dei compensi forensi, tenendo presenti i seguenti criteri:
- la metà dell’ammontare complessivo è ripartita in quote uguali tra gli avvocati e le avvocate;
- l’altra metà è ripartita in proporzione all’indennità libero professionale attribuita, purché l’avvocato/l’avvocata abbia prestato servizio nella qualifica di avvocato/avvocata presso l’Avvocatura per almeno due anni.
(4) I compensi forensi per ciascun avvocato/ciascuna avvocata non possono superare il 30 per cento dello stipendio annuo lordo in godimento a tempo pieno dell’Avvocato/dell’Avvocata della Provincia, tenendo conto di tutti gli elementi retributivi spettanti.
(5) Non hanno diritto a partecipare al riparto, per il corrispondente periodo, le avvocate e gli avvocati collocati fuori ruolo, in aspettativa, in comando o a disposizione, in disponibilità o in congedo straordinario di maternità, di paternità o parentale, esclusi i periodi di congedo per matrimonio e per cure richiesti dallo stato di invalidità di guerra o per servizio, nonché i casi di aspettativa per richiamo alle armi e per infermità per causa di servizio. Il diritto non spetta altresì per tutto il periodo durante il quale, per qualsiasi causa, all’avvocato o all’avvocata non spetti o sia ridotto lo stipendio.
(6) Alla corresponsione dei compensi forensi si applica la disciplina degli oneri sociali riflessi.