(1) La persona disoccupata dimostra l'immediata disponibilità alla ricerca attiva ovvero allo svolgimento di un lavoro mediante:
(2) L'Ufficio provinciale Servizio lavoro verifica lo stato di disoccupazione – di regola con cadenza almeno trimestrale – al fine di favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro e di prevenire la disoccupazione di lunga durata.
(3) L'Ufficio provinciale Servizio lavoro effettua una duplice verifica:
(4) I risultati della verifica costituiscono i presupposti per la conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione. L'esito della verifica deve essere documentato e possibilmente essere condiviso dalla persona interessata, che sottoscrive il documento insieme al o alla consulente dell'Ufficio provinciale Servizio lavoro.