(1) Tenuto conto delle specificità e delle peculiarità della promozione e della divulgazione del canto e della musica, all’area scuole di musica tedesche è riconosciuta autonomia funzionale. L’area è il centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. I fondi assegnati, nei quali rientrano anche i contributi di altri enti pubblici o privati, nonché le rette di frequenza versate dagli allievi e dalle allieve delle scuole di musica, sono distribuiti ed impiegati nel rispetto degli indirizzi espressi dal direttore/dalla direttrice di dipartimento.
(2) Le rette di frequenza sono regolamentate e stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.
(3) La riscossione delle rette di frequenza è effettuata tramite un sistema di conteggio separato, che prevede l’istituzione di un conto corrente per ciascuna direzione di scuola di musica. Le entrate su questi conti devono essere versate entro i primi cinque giorni di ogni mese al Tesoriere della Provincia. La competente direzione di scuola di musica provvede alla gestione delle rette di frequenza, di cui è responsabile la direttrice/il direttore della scuola di musica.