L’aggiunta di un nuovo carburante e l’installa-zione di nuove colonnine su impianti esistenti può essere autorizzata qualora l’impianto sia dotato di area di rifornimento, relativa alle nuove apparecchiature da installare, adeguatamente coperta da idonea pensilina.
L’aggiunta di nuove colonnine, senza aumento dei prodotti erogati, è autorizzata, salvo casi eccezionali, unicamente per quegli impianti che presentano le seguenti caratteristiche:
1) erogato, riferito all'anno precedente, superiore a 500.000 litri;
2) adeguata ampiezza del piazzale, in relazione all'aggiunta delle nuove colonnine richieste, che consenta una razionale erogazione dei prodotti;
3) adeguata copertura con idonea pensilina.
La modifica di impianti di gas di petrolio liquefatto (GPL) e gas metano esistenti, con l'aggiunta di altri carburanti, è subordinata al rispetto dei requisiti dimensionali e qualitativi.
Non sono in ogni caso autorizzate modifiche di impianti non conformi alle disposizioni del nuovo Codice della strada, nonché a quelle della Provincia e del Comune, per la parte di rispettiva competenza, né di quelli che siano ritenuti di intralcio al traffico o pericolosi per la circolazione, né di quelli detti da marciapiede.
La detenzione e l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso di riscaldamento dei locali degli stessi impianti, e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico, non costituisce modifica, ma sottostà al rispetto delle norme di sicurezza. La loro consistenza comunque, deve essere comunicata a fini conoscitivi all'amministrazione concedente, che provvederà a farne menzione nel primo provvedimento autorizzativo in corso o, in mancanza, ad avvisare l'amministrazione finanziaria.
Restano fermi gli adempimenti degli interessati concernenti la comunicazione al Comune ed agli altri enti coinvolti, ai fini dell’aggior-namento della licenza d’uso e della licenza U.T.F.