In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

Delibera N. 2297 del 27.06.2005
Direttive di applicazione relative alla Misura n. 14 - “Indennità compensativa" del Piano di Sviluppo Rurale. Revoca della propria deliberazione n. 11411 del 03.05.2004

Allegato
 

DIRETTIVE DI APPLICAZIONE

relative alla Misura n. 14 – “Indennitá compensativa”

 

1.     Ambito d'applicazione

Le presenti direttive costituiscono un'integrazione delle disposizioni di cui al vigente testo del “Manuale delle procedure e dei controlli” dell'AGEA –Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominato “Manuale AGEA”, e si applicano alla Misura n. 14 – „Indennitá compensativa“, di seguito denominata „misura n. 14“, del Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano vigente per il periodo 2000 – 2006 ed approvato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/99, di seguito denominato PSR.
 
In tale contesto, le presenti direttive si applicano, congiuntamente con le disposizioni del Manuale AGEA, ai richiedenti che presentano domanda di adesione a valere sull'intervento della misura 14 – indennitá compensativa.
 
 
2. Presentazione delle domande
 
2.1. Richiedenti
La domanda d'adesione è presentata dal soggetto che conduce direttamente, a tempo pieno o parziale, un'azienda agricola, sia egli proprietario, usufrut-tuario, affittuario o comodatario.
 
Se il richiedente è una persona giuridica, la domanda dev'essere firmata dal rappresen-tante legale.
Qualora il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario, egli deve comprovare il titolo di conduzione dei terreni, allegando alla domanda copia autentica di un documento attestante il titolo di possesso (affitto, comodato).
 
In assenza di tale documento o in ipotesi di contratto verbale, il richiedente deve allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

il titolo di conduzione

gli estremi anagrafici del proprietario o dei comproprietari

le singole particelle fondiarie oggetto del contratto con l'indicazione della relativa superficie ed effettiva tipologia colturale

l'avvenuta registrazione del contratto oppure i motivi per i quali la registra-zione non è ancora avvenuta o non debba essere effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

 
L'accertamento della mancata registrazione del contratto non comporta necessariamente la decadenza della domanda qualora la superficie dichiarata risulti effettivamente coltivata dal richiedente ai sensi della misura 14.
 

2.2 Istruttoria e termine di presen-tazione delle domande

I presupposti per l'ammissione delle domande di contributo vengono esaminati ed accertati dagli uffici della Ripartizione  all'Agricoltura. L'Amministrazione pro-vinciale fissa annualmente per la campagna in corso il termine di presentazione della domanda di adesione.
Con il termine di campagna si intende il periodo di 365 giorni consecutivi decor-rente dalla data di sottoscrizione della domanda.
 

3.     Calcolo dell'indennità compensativa

L'indennità compensativa per la singola azienda risulta  dalla somma dei contributi parziali calcolati come da punto 3.1 o 3.2 e eventualmente 3.3 :
 
3.1Compensazione per lavoro aggravato per aziende con punti di svantaggio da 66 a 131  :

Bmax – Bmin

GLx [-------------------------x (PUNK – Pmin1) + Bmin]

Pmax1-Pmin1

 
GL: valore base
 

PUNK: il punteggio conferito alla singola azienda (nel caso che più aziende  facciano capo allo stesso beneficiario, dei relativi punteggi viene fatta la media aritmatica).

 

Bmax:contributo massimo teorico per ettaro 330, 00 Euro

 

Bmin: importo minimo a 66 punti 202,00 Euro per ettaro

 
Pmax 1: punteggio massimo teorico (131 punti). Alle aziende da 66 a 131 punti di svantaggio viene applicata la formula di cui al punto a). Il contributo relativo a queste ultime è in graduale aumento da un minimo di 202,00 Euro pari a 66 punti fino a 330,00 Euro pari a 131 punti.
 
Pmin 1: punteggio minimo (66 punti)
 
3.2Compensazione per lavoro
aggravato per aziende con punti di
svantaggio da 30 a 65 :

PUNK – 30                    65 – PUNK

GL x{70,00+[( 198,00 – 70,00) x ------------------- x ( 1 + ------------------ x – KOR)]}

65 – Pmin                        65 – 30

 

GL: valore base

 

Pmin: punteggio minimo (30 punti)

Alle aziende da 30 a 65 punti viene applicata la formula di cui al punto b). Il contributo relativo a queste ultime è in graduale aumento da un minimo di 70,00 Euro per ha pari a 30 punti fino a 198,00 Euro per ha pari a 65 punti.

 

KOR: Il fattore di correzione è un numero negativo che viene fissato per il calcolo dell'indennità compensativa di cui la punte 3.2. definitivamente con provvedimento del direttore di ripartizione.

 

L'importo medio delle indennità compen-sative per l'intera Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige non supera l'importo massimo di Euro 200,00 per ettaro.

 

3.3 Compensazione per aggravata e continuata condizione di trasporto di prodotti agricoli di qualitá fino al piú vicino luogo di conferimento.

 

Il calcolo viene eseguito come segue :

 

v.M.

Contributo = ------ x Ent. x D.H. x T.T.

S.T.

 

v.M. : somma disponibile

 

S.T. : somma punti trasporto di tutte le aziende faciente domanda nell' anno in corso risultante da : Ent. x D.H. x T.T.

 

Ent. : distanza fra azienda e luogo di conferimento in metri (almeno 1.000 metri)

 
 

D.H. : differenza altitudine fra azienda e luogo di conferimento in metri

 

T.T. : numero giorni di trasporto

 
3.4 Criteri d'applicazioni

a)     Per la determinazione del punteggio da attribuire ai singoli fattori di svantaggio si utilizzano i punti attualmente risultanti all'anagrafe provinciale delle imprese agricole per la singola azienda agricola.

b)     Superficie avente diritto a premio sono colture arative da foraggio, prati, prati sfalciabili ogni due anni, pascoli ed alpeggi situati nella provincia di Bolzano e nelle provincie di Trento e Belluno. La superficie di pascoli ed alpeggi vengono ridotti a superficie aventi diritto a premio, come segue:

 

Le superfici ad alpeggio e pascolo in proprietà o in comproprietà con un massimo di 5 comproprietari vengono moltiplicate col coefficiente 0,2 (alpeggio) e 0,4 (pascolo);

Per tutte le altre forme giuridiche di utilizzo di alpeggi  vengono presi come base di calcolo i giorni di pascolo, ossia il numero effettivo delle Unità Bovina Adulta (UBA) portate in media al pascolo negli ultimi 5 anni moltiplicate per il numero di giorni di alpeggio.

 

Per la conversione in superficie a prato ammissibile a premio si utilizza la seguente formula:

 
 

UBA x animali alpeggiati ? ha prato

360
 

4.     Modifiche in corso d'impegno

Variazioni di superficie vengono trattate come al punto 7.2, 7.3 e 7.4 della parte II del „Manuale delle procedure e dei controlli  dell' AGEA.
 
5. Forza maggiore
Si riconoscono a titolo esemplificativo i seguenti casi di forza maggiore:

a)     decesso del richiedente;

b)     incapacità professionale di lunga durata del richiedente;

c)     espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;

d)     calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;

e)     distruzione accidentale dei fabbricati aziendali;

f)     epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del richiedente;

g)     Altri casi riconosciuti dalla Commissione per il riesame di cui al punto 8, a condizione che gli stessi siano stati notificati alla Commissione Europea.

 
Nei casi riconosciuti di forza maggiore il richiedente non è tenuto a restituire le somme già percepite e non si applica a suo carico alcuna sanzione.
 
6. Controlli
Gli uffici provinciali competenti effettuano i seguenti controlli:
 
6.1. Controlli in fase istruttoria
Sono eseguiti nel periodo compreso tra la presentazione della domanda iniziale e l'inserimento del beneficiario nell'elenco di liquidazione relativo alla campagna di impegno e comprendono le seguenti tipo-logie:

a)     Controllo amministrativo

b)      Eventuali sopralluogo.

 
6.2.Controlli in corso di impegno
Sono eseguiti nel periodo compreso tra l'inserimento del beneficiario nell'elenco di liquidazione relativo alla prima campagna di impegno e la scadenza dell'impegno e comprendono le seguenti tipologie:

a)     Controllo amministrativo

b)     Sopralluogo.

 
6.3. Controllo amministrativo
Il controllo amministrativo è eseguito dall'.
ufficio istruttore sulla totalità delle domande e comprende:

la verifica dei requisiti richiesti per la concessione dei premi

la verifica della presenza e completezza di tutta la documentazione richiesta

la verifica incrociata delle particelle dichiarate, al fine di evitare che la stessa superficie venga ammessa a premio più volte per lo stesso anno di applicazione

la verifica della consistenza del bestiame detenuto

 
6.4. Sopralluoghi
I sopralluoghi hanno per oggetto la verifica:

delle superfici dichiarate;

delle UBA dichiarate (unitá bovina adulta);

di tutti gli impegni assunti dal beneficiario nell'ambito della misura 14 per quanto ciò sia possibile.

la disponibilitá e l'utilizzo di una lettamaia conforme;

- il rispetto delle richieste minime riguardante l' ambiente, igiene e protezione degli animali.


I sopralluoghi vengono effettuati, secondo le sottoindicate modalitá, dal personale della Ripartizione provinciale Foreste, il quale può avvalersi della consulenza del personale tecnico della Ripartizione provinciale Agricoltura. L'ufficio istruttore competente puó disporre l'esecuzione di sopralluoghi a carico di qualsiasi richiedente.
 

6.4.1. Modalità  di esecuzione dei sopralluoghi

I sopralluoghi sono effettuati senza preavviso. Tuttavia è ammesso un preavviso limitato, che non può oltrepassare le 48 ore, per consentire, durante il sopralluogo, la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante. I sopralluoghi riguardano un campione di almeno il 5% dei beneficiari ogni anno.
 
Il personale addetto ai sopralluoghi è autorizzato ad esaminare in loco la documentazione conservata presso le aziende dei richiedenti e necessaria all'istruzione delle domande ed a richiedere agli stessi la presentazione di tutta la documentazione necessaria al perfeziona-mento dell'istruttoria.
 
Il personale che esegue il sopralluogo redige un verbale d'accertamento su apposito modulo che deve essere firmato dallo stesso, nonché eventualmente dal titolare dell'azienda - o da un suo delegato - che ha presenziato al sopralluogo stesso. L'originale del verbale rimane agli atti della stazione forestale che ha eseguito il sopralluogo, la quale provvede a trasmettere  copia  al  richiedente  nonché all'ufficio istruttore che ha in carico la domanda.
 

6.5 Controllo della buona pratica agricola

Il controllo della buona pratica agricola (BPA) verrà effettuato mediante i seguenti strumenti di controllo:

6.5.1. Verifica della corretta compilazione del registro aziendale unico di magazzino e delle operazioni coltu-rali e verifica dei documenti pro-banti, relativi all'acquisto di fito-farmaci e dei concimi, qualora la tenuta di detto registro sia prescritta dalle singole misure dello PSR approvato o da altre norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti.

6.5.2. Valutazione tecnica agronomica, a cura del funzionario controllore, relativa al rapporto tra le carat-teristiche aziendali e le tecniche agronomiche impiegate e quelle pre-viste dalla buona pratica agricola.

Tale controllo è limitato agli aspetti osservabili della buona pratica agri-cola (es., verifica dello stato e della diversità della vegetazione, adegua-tezza del carico bestiame alla natu-rale capacità produttiva delle super-fici foraggiere ecc.). Controlli più approfonditi quali le analisi chimiche, i controlli fiscali presso i fornitori ecc. verranno attive solo alla presenza di fondati dubbi.

 

6.5.3. Verifica della capacità di stoccaggio delle deiezioni animali prodotte in azienda, tenendo presente le seguenti norme costruttive:

6.5.3.1. Per la stabulazione delle seguenti razze animali:

bovini a partire da 2 UBA:

letame, superficie di 3-5m²/UBA,

con una profondità di 1,5 m;

con una profondità superiore di

1,5 m, la superficie può essere

ridotta di conseguenza;

capienza liquame di 3-5m³/UBA;

azienda con liquiletame, 9-12

m³/UBA;

Pecore e capre a partire da 3 UBA:

Per l'allevamento su lettiera perma-nente non è richiesto alcun tipo di concimaia.

Per altri tipi d'allevamento è richiesta una concimaia di superficie compresa tra 1 e 1,5m²/UBA provvista di copertura oppure di una platea impermeabile

Vasca liquami solo in caso d'assen-

za di copertura.

Equidi a partire da 2 UBA:

letamaia con copertura,

2-3m²/UBA con una profondità di

1,5 m.

Vasca liquami di 0,5m³/UBA solo

in caso di assenza di copertura.

 

La concimaia dev'essere realizzata secondo le norme delle disposizioni  sullo stoccaggio e lo spargimento delle deiezioni animali ai sensi delle deliberazioni della Giunta Provincia-le N.1724/93 e N. 5323/94.

6.5.3.2. Nel caso in cui si tratti dirazze bovine allevate in modo estensivo (High-länder Scozzese, Galloway, Yak, Angus, ecc.) e lama, che vengono tenuti durante tutto l'anno all'aperto, lo stoccaggio delle deiezioni non deve essere garantito.

6.5.3.3.Per aziende, che hanno avuto un controllo negativo tramite il corpo forestale inerente lo stoccaggio delle deiezioni animali e possono essere considerate aziende di piccolissime dimensioni, può essere effettuato un secondo sopralluogo tramite un tecnico della Ripartizione Agricoltura, dove viene valutato il mantenimento della “Buona pratica agricola” con particolare riguardo alle particolarítà dell'azienda in

questione.

6.5.4. Verifica dell'effettuazione dello sfalcio e della raccolta per i prati stabili e dell'alpeggio per i pascoli.

 
7. Esito dei controlli
Il riscontro d'irregolarità formali e/o sostanziali nella  domanda e/o nell'adempi-
mento degli obblighi comporta sempre l'applicazione dei seguenti provvedimenti:

a)     la pronuncia della decadenza parziale o totale della domanda;

b)     il recupero delle somme eventualmente già erogate nel passato, in quanto indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali.

 

8. Modalità di pronuncia della decadenza

Nel caso in cui, tanto in fase istruttoria che in corso d'impegno, il competente ufficio istruttore accerti attraverso un controllo amministrativo o in base all'esito di un sopralluogo la mancanza o il venir meno dei requisiti e/o delle condizioni previste per l'erogazione del contributo, si osserva la seguente procedura:

a)     Sospensione della domanda

L'ufficio istruttore provvede a sospende- re la domanda

b)     Avvio del procedimento di revoca

L'ufficio istruttore provvede all'invio al beneficiario di contestazione scritta con raccomandata con avviso di ricevimen-to, contenente l'invito a fornire chiari-menti ed ulteriori documentazioni entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Tale contestazione deve inoltre contenere l'avviso che, in caso di mancata risposta da parte del beneficiario entro la scadenza di cui sopra, la domanda verrà respinta ovvero ne sarà pronunciata la decadenza parziale o totale.

c)     Accertamento definitivo

Qualora il beneficiario fornisca entro i termini di cui alla lettera b) i chiarimenti o l'ulteriore documentazione richiesta, l'ufficio istruttore procede ad una ulteriore verifica, da compiersi entro 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento della nota da parte del beneficiario,  rinviando l'accertamento definitivo alla Commissione per il riesame prevista al punto 9) della delibera di Giunta Provinciale n. 1068 del 02.04.02, la quale riesamina la domanda entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell' ufficio istruttore.

d)     Revoca

La Giunta Provinciale si pronuncia sul respingimento o sulla decadenza della domanda entro 30 giorni dall'accerta-mento definitivo di cui alla lettera c)

e)     Notifica all'interessato

L'ufficio istruttore comunica all'in-teressato con raccomandata A.R. la revoca della domanda. Tale comunicazione deve contenere:

gli estremi della deliberazione della       Giunta Provinciale

le motivazioni che hanno deter-minato la revoca

l'invito all'interessato a restituire, entro 30 giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione,le somme percepite aumentate dei relativi interessi legali

la quantificazione delle somme inde-bitamente percepite

la quantificazione degli eventuali inte-ressi

la possibilità da parte dell'interessato di presentare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comuni-cazione.

 
 
9. Sanzioni penali e amministrative

Relativamente alle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 e successive modifiche ed integrazioni.

La sanzione amministrativa è irrogata con decreto del Direttore della Ripartizione a cui compete l'intervento.

 
10. Norme transitorie
Eventuali future variazioni dei parametri integrati all'anagrafe provinciale delle imprese agricole saranno automaticamente applicate anche agli impegni sottoscritti nelle campagne precedenti ed ancora in essere al momento in cui le variazioni stesse entrano in vigore.
 
11. Disposizioni finali
Nel caso in cui la Commissione Europea, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, l'Ente pagatore riconosciuto o altre autoritá competenti in materia. impartiscono ulteriori o diverse disposizioni, le disposizioni stesse potranno essere applicate direttamente.
Per quanto non disciplinato dalle presenti direttive si fa riferimento alla vigente normativa, al vigente testo del “Manuale delle procedure e dei controlli” dell'AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura ed allo PSR.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction Delibera 24 gennaio 2005, n. 102
ActionAction Delibera N. 311 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 342 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 637 del 07.03.2005
ActionAction Delibera N. 842 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 848 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 1270 del 18.04.2005
ActionAction Delibera N. 1303 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 412 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 1317 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 1533 del 09.05.2005
ActionAction Delibera N. 1626 del 17.05.2005
ActionAction Delibera N. 1705 del 17.05.2005
ActionAction Delibera N. 1749 del 23.05.2005
ActionAction Delibera N. 1884 del 30.05.2005
ActionAction Delibera N. 1999 del 06.06.2005
ActionAction Delibera N. 2039 del 13.06.2005
ActionAction Delibera N. 2225 del 20.06.2005
ActionAction Delibera N. 2260 del 20.06.2005
ActionAction Delibera N. 2297 del 27.06.2005
ActionAction Delibera N. 2691 del 25.07.2005
ActionAction Delibera N. 2750 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 2912 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 3300 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3351 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3553 del 26.09.2005
ActionAction Delibera N. 3618 del 03.10.2005
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3652
ActionAction Delibera N. 3793 del 10.10.2005
ActionAction Delibera N. 3988 del 24.10.2005
ActionAction Delibera N. 4038 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 4039 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 1798 del 23.05.2005
ActionAction Delibera N. 2388 del 04.07.2005
ActionAction Delibera N. 4707 del 05.12.2005
ActionAction Delibera N. 4052 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 4753 del 12.12.2005
ActionAction Delibera N. 4897 del 19.12.2005
ActionAction Delibera N. 5035 del 30.12.2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico