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In vigore al: 14/04/2016

a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 19/sexies (Esonero da esami)  

(1)  I candidati/Le candidate possono essere esonerati/esonerate dall'obbligo di sostenere le prove in singole materie o intere parti d'esame, se dimostrano di aver acquisito una qualificazione rispondente ai contenuti previsti dal programma d'esame.

(2)  L'esonero è disposto dal competente direttore/dalla competente direttrice di ripartizione previo parere obbligatorio della competente commissione d'esame. I pareri delle commissioni d'esame devono essere rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la commissione d'esame abbia presentato esigenze istruttorie, è in facoltà del direttore/della direttrice di ripartizione competente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

(3)  Nei casi in cui vi siano dei precedenti o delle norme che impongono il riconoscimento di titoli conseguiti all'estero, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può assumere una decisione, indipendentemente dall'acquisizione del parere della commissione d'esame di cui al comma 2.39) 

39)
L'art. 19/sexies è stato inserito dall'art. 22 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.