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In vigore al: 14/04/2016

a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 19/quinquies (Commissione d'esame)  

(1)  La commissione d'esame è così composta:

  1. dal direttore/dalla direttrice o da un/un' insegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico oppure da un riconosciuto esperto/una riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, quale presidente;
  2. da una persona specializzata, riconosciuta come esperto/esperta in materia con esperienza pluriennale di lavoro autonomo;
  3. da un esperto/un' esperta.

(2)  Le commissioni d'esame vengono nominate dall'assessore/assessora competente. La nomina di direttori/direttrici e di insegnanti di una scuola professionale avviene su proposta del direttore/della direttrice della relativa ripartizione per la formazione professionale, quella dei componenti di cui al comma 1, lettera b), su proposta delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale. Tale proposta deve essere trasmessa alla ripartizione competente in materia di apprendistato entro 30 giorni dalla data di richiesta. In caso di inosservanza di questo termine la nomina avviene senza considerare il suddetto diritto di proposta. Per ciascun/ciascuna componente della commissione deve essere nominato/nominata un/una supplente. Tutti/e i/le componenti rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati/riconfermate.

(3)  Per i lavori di preparazione e di correzione nell'ambito degli esami, l'ufficio provinciale Apprendistato e maestro artigiano può avvalersi della consulenza di esperti esterni.38) 

38)
L'art. 19/quinquies è stato inserito dall'art. 21 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.