In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 14/04/2016

a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)
Nuovo ordinamento del commercio

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 19/quater (Esami)  

(1)  I programmi d'esame vengono approvati dall'assessore/assessora competente, sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale nonché la competente commissione d'esame.

(2)  I candidati/Le candidate possono sostenere l'esame in lingua tedesca o italiana.

(3)  Le parti dell'esame di tecnico del commercio già sostenute decadono, se l'intero esame non viene superato con esito positivo entro sei anni. In casi eccezionali, debitamente motivati, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può concedere una proroga dei termini.

(4)  L'esame di tecnico del commercio s'intende superato se il candidato/la candidata ha sostenuto con esito positivo tutte le parti dell'esame o se ne è stato esonerato/stata esonerata. Il diploma finale viene rilasciato dall'assessore/assessora competente.37) 

37)
L'art. 19/quater è stato inserito dall'art. 20 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.