(1) I programmi d'esame vengono approvati dall'assessore/assessora competente, sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale nonché la competente commissione d'esame.
(2) I candidati/Le candidate possono sostenere l'esame in lingua tedesca o italiana.
(3) Le parti dell'esame di tecnico del commercio già sostenute decadono, se l'intero esame non viene superato con esito positivo entro sei anni. In casi eccezionali, debitamente motivati, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può concedere una proroga dei termini.
(4) L'esame di tecnico del commercio s'intende superato se il candidato/la candidata ha sostenuto con esito positivo tutte le parti dell'esame o se ne è stato esonerato/stata esonerata. Il diploma finale viene rilasciato dall'assessore/assessora competente.37)