(1) All'esame di tecnico del commercio è ammesso chi:
(2) Agli esami possono essere ammesse anche persone in possesso di requisiti equivalenti, sentita la competente commissione d'esame.
(3) La richiesta di ammissione agli esami va inoltrata al direttore/alla direttrice della Ripartizione Artigianato.
(4) L'ammissione all'esame o il diniego dell'ammissione sono comunicate al/alla richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Avverso il diniego può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la Giunta provinciale non decida entro il termine di 30 giorni, la domanda si considera approvata.36)