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In vigore al: 14/04/2016

a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 19/ter (Ammissione agli esami)  

(1)  All'esame di tecnico del commercio è ammesso chi:

  1. ha svolto l'apprendistato nel settore commerciale e successivamente ha lavorato presso un'azienda commerciale per almeno tre anni;
  2. dopo aver concluso un corso di qualifica professionale almeno biennale ha lavorato presso un'azienda commerciale per almeno tre anni;
  3. ha conseguito il diploma di un istituto tecnico commerciale quinquennale e successivamente ha lavorato presso un'azienda commerciale per almeno un anno, oppure
  4. vanta un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore commerciale.

(2)  Agli esami possono essere ammesse anche persone in possesso di requisiti equivalenti, sentita la competente commissione d'esame.

(3)  La richiesta di ammissione agli esami va inoltrata al direttore/alla direttrice della Ripartizione Artigianato.

(4)  L'ammissione all'esame o il diniego dell'ammissione sono comunicate al/alla richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Avverso il diniego può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la Giunta provinciale non decida entro il termine di 30 giorni, la domanda si considera approvata.36) 

36)
L'art. 19/ter è stato inserito dall'art. 19 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.