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In vigore al: 14/04/2016

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 15 (Divieti, prezzi e pubblicità)

(1)  In occasione delle vendite di liquidazione, di fine stagione ed equiparate e promozionali è vietato vendere merci appositamente acquistate, sia in conto proprio che in conto deposito. Si presumono appositamente acquistate:

  1. le merci poste in vendita i cui quantitativi risultanti dalle fatture fornitori emesse nei sei mesi antecedenti l'inizio della vendita superano di almeno il 50 per cento i quantitativi acquistati nello stesso periodo dell'anno precedente;
  2. le merci poste in vendita introdotte nei locali dell'esercizio o nei depositi dell'azienda dopo la presentazione della comunicazione della vendita o durante la vendita stessa.

(2)  In ogni caso le merci che non rientrano nella vendita di liquidazione o di fine stagione o equiparate devono essere tenute separate in modo ben chiaro per il pubblico. È vietato effettuare le vendite di cui al comma 1 con il sistema del pubblico incanto.

(3)  Le merci devono essere specificate al pubblico in modo non equivoco e il prezzo deve essere chiaramente indicato sugli articoli posti in vendita. In occasione delle vendite di liquidazione, di fine stagione ed equiparate e promozionali è ammesso l'uso dei doppi prezzi, con l'indicazione dello sconto espresso in percentuale. Nel caso che per la stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, sui cartellini dei prezzi e nella pubblicità deve essere indicato il prezzo minore e quello maggiore. Nel caso che venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo. In caso di indicazioni suscettibili di più interpretazioni è valida quella più favorevole all'acquirente.

(4)  I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di tutti gli acquirenti senza distinzione, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino ad esaurimento delle scorte. L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso da esporre all'esterno del locale di vendita.

(5)  Il contenuto delle affermazioni pubblicitarie, anche generiche, riguardanti prezzi, ribassi, sconti o valori delle merci poste in vendita deve essere comprovato in modo idoneo a richiesta degli organi di vigilanza. Qualsiasi forma di pubblicizzazione è consentita, per le vendite di liquidazione e promozionali, a partire dal secondo giorno feriale antecedente l'inizio della singola vendita e per le vendite di fine stagione, a partire dal giorno di inizio delle stesse. È in tutti i casi ammesso l’allestimento del punto vendita, comprese le vetrine, anche con cartellini riportanti i prezzi, a partire dal secondo giorno feriale antecedente l’inizio della singola vendita. All’interno del punto vendita e nelle vetrine deve essere esposto un cartello bilingue ben leggibile riportante la data di inizio effettivo della vendita straordinaria. Le vendite presentate o pubblicizzate come vendite di liquidazione, speciali per cessione, cambio gestione, chiusura, trasferimento, ristrutturazione, di saldi, di fine stagione, di realizzo di rimanenze di magazzino e tutte quelle presentate attraverso sinonimi comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia, come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti e comunque differenziate dalle vendite normalmente praticate, sono soggette alle disposizioni della legge e del presente regolamento. 16)

(6)  Le norme relative alle vendite di liquidazione, alle realizzazioni di attività fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatari, alle vendite di fine stagione, di scampoli di tessuti o di rimanenze di magazzino e promozionali valgono anche se effettuate per corrispondenza o con qualsiasi altro sistema di comunicazione, su catalogo o a domicilio mediante incaricati delle aziende commerciali ai sensi della normativa vigente.

(7)  In caso di vendite pubblicizzate sui giornali, alla radio o in televisione nei modi di cui al precedente comma 5 e non conformi alle disposizioni della legge e del presente regolamento, il sindaco dispone a carico della ditta l'immediata diffusione sui mezzi di comunicazione utilizzati, di un comunicato di rettifica, riportante le infrazioni commesse e le sanzioni previste.

16)
L'art. 15, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 10 febbraio 2011, n. 6.
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