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In vigore al: 12/09/2015

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 41)
Approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33 "Ordinamento delle guide alpine - guide sciatori"

1)
Pubblicato nel B.U. 9 marzo 1993, n. 11.

Art. 1 (Prova attitudinale pratica)

(1) Con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, sentito il collegio provinciale delle guide alpine, sono indette, almeno ogni due anni, le prove attitudinali pratiche di ammissione al ciclo di corsi di prima formazione di cui all'articolo 8 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, di seguito denominata "legge", ed è stabilito il numero minimo di partecipanti necessario per lo svolgimento dei corsi stessi. Sono ammessi solamente i candidati che compiono la maggiore età entro il primo giorno della prova attitudinale.

(2) La prova attitudinale pratica persegue lo scopo di verificare le capacità pratiche del candidato necessarie per la partecipazione al ciclo dei corsi. In particolare, ogni candidato deve dimostrare, attraverso la presentazione di una relazione sull'attività alpinistica svolta negli ultimi tre anni, di essere in grado di affrontare il VI grado di difficoltà secondo la scala dell'Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche (U.I.A.A.) in roccia e percorsi di particolare difficoltà su ghiaccio, rispettivamente misti, nonché di avere la capacità e preparazione adeguata nelle diverse tecniche sciistiche e scialpinistiche su tracciati vari.

(3) La commissione d'esame esprime un giudizio complessivo sull'idoneità di ogni candidato che si fonda sulle valutazioni parziali degli esami di alpinismo su roccia, di alpinismo su ghiaccio e scialpinismo, inclusa anche la relazione del candidato sull'attività alpinistica svolta. Il giudizio complessivo è positivo solamente se le valutazioni parziali sono tutte positive. Il candidato dichiarato idoneo è ammesso ai corsi di prima formazione. In caso di valutazione negativa la commissione esprime il giudizio "non ammesso".

(4) La validità della prova attitudinale pratica è limitata al ciclo di corsi immediatamente successivo.

Art. 2 (Corsi di prima formazione e di promozione)

(1) I corsi di prima formazione e di promozione sono articolati in una parte pratica ed in una teorica e si tengono in lingua italiana o in lingua tedesca a scelta del candidato.

(2) I corsi di prima formazione comprendono:

  1. un corso d'arrampicata sportiva della durata complessiva di sei giorni;
  2. un corso d'alpinismo su roccia della durata di 14 giorni, più sei giorni di valutazione;
  3. un corso di teoria e di studio delle valanghe della durata di 14 giorni, più due giorni di valutazione;
  4. un corso di cascate di ghiaccio della durata complessiva di tre giorni;
  5. un corso di tecnica di sci della durata complessiva di tre giorni;
  6. un corso di scialpinismo della durata di 14 giorni, più sei giorni di valutazione;
  7. un corso di soccorso su roccia e ghiaccio della durata complessiva di cinque giorni;
  8. un corso di alpinismo su ghiaccio della durata di 14 giorni, più sei giorni di valutazione. 2)

(3) I corsi si sviluppano in un arco di due anni. 3)

(4) La mancata frequenza di un corso è consentita solo per cause di forza maggiore o per giustificati motivi. La domanda, corredata della documentazione giustificativa, va inoltrata all'ufficio provinciale competente in materia di turismo.4)

(5) È consentito un solo rinvio giustificato della frequenza di un corso di cui al comma 2 al ciclo immediatamente successivo.4)

(6) Il candidato che ha riportato una valutazione negativa al termine di un corso è ammesso a ripetere un'unica volta il relativo esame nel ciclo di corsi successivo. La valutazione negativa riportata in un corso non impedisce l'ammissione al corso successivo.4)

2)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.
3)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22, e dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 4 novembre 2009, n. 52.
4)
I commi 4, 5 e 6 sono stati aggiunti dall'art. 2 del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

Art. 2/bis (Corso di arrampicata sportiva)

(1) Con il corso di arrampicata sportiva si intende consentire alle partecipanti ed ai partecipanti di

  1. migliorare le proprie personali nell'arrampicata sportiva su strutture artificiali in palestre coperte e su falesie all'aperto;
  2. imparare le relative tecniche di sicurezza;
  3. acquisire padronanza nella didattica in questa disciplina nell'ambito dei corsi previsti su strutture artificiali in palestre coperte e su falesie all'aperto;
  4. apprendere nozioni di equipaggiamento ed attrezzatura;
  5. esercitarsi nell'infissione dei diversi tipi d'ancoraggi di sicurezza in falesia;
  6. esercitarsi nella tracciatura di itinerari d'arrampicata su strutture artificiali in palestre coperte;
  7. conoscere i possibili pericoli d'incidente in questa disciplina. 5)
5)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 3 del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

Art. 3 (Corso di teoria e di studio delle valanghe)

(1) Il corso di teoria e di studio delle valanghe persegue le seguenti finalità:

  1. di fare acquisire ai candidati le nozioni teoriche di base e le conoscenze pratiche nella materia di studio della neve e delle valanghe;
  2. di verificare l'idoneità dei candidati alla pratica dello scialpinismo.

(2) Le materie di insegnamento per le quali sono tenute lezioni teoriche ed esercitazioni sono le seguenti:

  1. attività della guida alpina come guida ed istruttore, metodica, didattica e pedagogia;
  2. meteorologia, studio dei ghiacciai, geologia;
  3. studio della neve e delle valanghe;
  4. comportamento in caso di pericoli alpini; pronto soccorso in montagna;
  5. tecnica sciistica con scialpinismo;
  6. diritti e doveri delle guide alpine;
  7. comunicazione via radio;
  8. storia dell'alpinismo e delle guide alpine;
  9. protezione della natura e dell'ambiente.

Art. 4 (Corso di alpinismo su roccia)

(1) Il corso di alpinismo su roccia è diretto a verificare e perfezionare le capacità pratiche di arrampicata dei candidati, incluso il VI grado di difficoltà, nonché a favorire l'apprendimento delle tecniche di guida su roccia e dei metodi di insegnamento per corsi su roccia.

(2) La parte pratica del corso comprende:

  1. istruzione pratica per la tenuta di corsi di formazione base su roccia, per ascensioni prive di segnalazioni sul tracciato e sui sentieri d'accesso, organizzazione della cordata, tecnica di arrampicata libera, uso della corda;
  2. conduzione di persone su sentieri privi di segnalazioni, su vie ferrate e percorsi su roccia con difficoltà fino al VI grado;
  3. soccorso alpino nonché elisoccorso improvvisato incluso bivacco. 6)

(3) La parte teorica del corso comprende:

  1. pericoli della montagna e pronto soccorso;
  2. nozioni di equipaggiamento e di attrezzatura;
  3. organizzazione ed esecuzione di escursioni;
  4. topografia ed orientamento.
6)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

Art. 4/bis (Corso di arrampicata su cascata di ghiaccio)

(1) Con il corso di arrampicata su cascata di ghiaccio si intende consentire alle partecipanti ed ai partecipanti di

  1. migliorare le proprie capacità nell'arrampicata sulle cascate di ghiaccio;
  2. imparare le relative tecniche di sicurezza;
  3. esercitarsi ad accompagnare i clienti;
  4. acquisire padronanza didattica in questa disciplina;
  5. apprendere nozioni d'equipaggiamento e di attrezzatura;
  6. conoscere i possibili pericoli d'incidente in questa disciplina. 7)
7)
L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 5 del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

Art. 4/ter (Corso di tecnica dello sci)

(1) Con il corso di tecnica dello sci si intende consentire alle partecipanti ed ai partecipanti di

  1. migliorare le capacità personali nella tecnica dello sci su pista e fuori pista;
  2. apprendere ed essere in grado d'impartire indicazioni mirate ai clienti riguardo le tecniche di discesa in neve fresca;
  3. apprendere esercizi corrispondenti;
  4. acquisire conoscenze e tecniche nella preparazione di escursioni scialpinistiche. 8)
8)
L'art. 4/ter è stato inserito dall'art. 6 del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

Art. 5 (Corso di scialpinismo)

(1) Il corso di scialpinismo ha lo scopo di addestrare i candidati nello scialpinismo, nonché di verificare la loro idoneità pratica a guidare ed impartire istruzioni in occasione di escursioni di scialpinismo.

(2) La parte pratica del corso comprende:

  1. scialpinismo;
  2. escursioni sul ghiacciaio;
  3. escursioni alpinistiche invernali;
  4. guida di gruppi;
  5. topografia ed orientamento;
  6. soccorso alpino nonché elisoccorso coordinato ed improvvisato incluso bivacco;
  7. studio pratico della neve e delle valanghe.

(3) La parte teorica del corso comprende:

  1. nozioni di equipaggiamento ed attrezzatura;
  2. organizzazione ed esecuzione di escursioni;
  3. topografia ed orientamento.

Art. 5/bis (Corso di soccorso su roccia e ghiaccio)

(1) Con il corso di soccorso su roccia e ghiaccio si intende consentire alle partecipanti ed ai partecipanti di

  1. apprendere le tecniche ed i metodi del soccorso alpino coordinato su roccia;
  2. apprendere le tecniche ed i metodi del soccorso alpino coordinato su ghiaccio;
  3. essere in grado di collaborare nell'esecuzione di un elisoccorso coordinato;
  4. acquisire padronanza didattica nei corsi di "soccorso alpino organizzato. 9)
9)
L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 7 del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

Art. 6 (Corso di alpinismo su ghiaccio)

(1) Il corso di alpinismo su ghiaccio è finalizzato all'addestramento e alla verifica dell'idoneità pratica dei candidati ad escursioni su ghiaccio e su terreno misto. Sono valutate le capacità di guidare su ghiacciai, rispettivamente su ghiaccio e l'idoneità all'insegnamento per corsi di tecnica su ghiaccio.

(2) La parte pratica del corso comprende:

  1. istruzioni per corsi di formazione, uso della corda, piccozza e ramponi;
  2. guida di persone in cordata su ghiaccio e su terreno misto;
  3. soccorso alpino nonché elisoccorso coordinato ed improvvisato incluso bivacco;
  4. topografia ed orientamento sul ghiacciaio.

(3) La parte teorica del corso comprende:

  1. nozioni di equipaggiamento ed attrezzatura;
  2. organizzazione ed esecuzione di escursioni;
  3. topografia ed orientamento.

Art. 7 (Corsi di promozione)

(1) Il corso di promozione ha la durata di sette giorni più tre giorni di valutazione. Il programma consiste nella ricapitolazione dei contenuti più significativi dei corsi di prima formazione con particolare attenzione dedicata all'accompagnamento dei clienti ed allo svolgimento di lezioni di alpinismo. Sono ammessi al corso di promozione aspiranti guide che risultino iscritti all'albo da almeno un anno.10)

(2) La parte pratica del corso di promozione comprende:

  1. esecuzione di una prova attitudinale in una gita scialpinistica;
  2. esecuzione di una prova attitudinale su una via di ghiaccio;
  3. esecuzione di una prova attitudinale su una via di roccia;
  4. acquisizione della disciplina del canyoning. 11)

(3) La parte teorica del corso di promozione comprende:

  1. conoscenza delle diverse associazioni di guida alpina;
  2. conoscenza e tecniche volte allo sviluppo della personalità;
  3. miglioramento delle tecniche di comunicazione;
  4. conoscenza del regime fiscale vigente per le guide alpine;
  5. conoscenza del profilo assicurativo della guida alpina;
  6. conoscenza del mercato del lavoro e delle prospettive professionali per le guide alpine;
  7. conoscenza dei rischi per la salute e dei pericoli di incidente legati alla professione. 11)
10)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 8 del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.
11)
I commi 2 e 3 sono stati aggiunti dall'art. 9 del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

Art. 8 (Valutazioni)

(1) Al termine di ogni corso di prima formazione e di promozione è redatto, a cura del direttore del corso, un rapporto sul giudizio collegiale per ogni partecipante al corso stesso, vertente soprattutto sull'idoneità tecnica del candidato, con relativa valutazione espressa in sessantesimi. La valutazione è considerata positiva se raggiunge perlomeno i 36/60.

Art. 9 (Indizione dei corsi)

(1) Qualora venga raggiunto il numero minimo di partecipanti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono indetti i corsi di prima formazione e di promozione con decreto dell'assessore provinciale competente, il quale, sentito il collegio provinciale delle guide, procede anche alla nomina dei direttori dei corsi, degli istruttori e dei loro supplenti e stabilisce le date di svolgimento degli stessi.

Art. 10 (Esami di abilitazione)

(1) Sono ammessi all'esame di abilitazione i candidati che abbiano terminato nell'anno il ciclo di corsi di prima formazione, e coloro che, pur avendo presentato domanda di ammissione, non abbiano potuto sostenere l'esame per cause di forza maggiore o per giustificati motivi debitamente comprovati, nonché coloro che essendo stati giudicati idonei nei rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 8 non abbiano superato l'esame di abilitazione. Analoga regolamentazione è prevista per coloro che non frequentino, per giustificati motivi, i giorni di valutazione.

(2) Il candidato che abbia frequentato, con esito positivo, i corsi di prima formazione, ma non abbia superato l'esame di abilitazione può ripetere l'esame per una sola volta nella sessione successiva ed è in tal caso esonerato dalla frequenza dei corsi di prima formazione.

(3) Gli esami vertono prevalentemente sulla conoscenza teorica delle materie indicate nelle lettere a), b), c) e d), comma 2, dell'articolo 2. La commissione d'esame può comunque disporre che il candidato sostenga anche prove pratiche in sua presenza.

(4) La commissione d'esame esprime valutazioni distinte per la preparazione da parte del candidato dei contenuti didattici di ogni corso di prima formazione. Il candidato supera la singola prova se consegue una valutazione non inferiore a 36/60. Il candidato consegue l'abilitazione tecnica, da documentarsi in apposito attestato d'esame, qualora tutte le valutazioni ottenute, comprese quelle espresse al termine di ciascun corso di prima formazione, raggiungano almeno i 36/60.

Art. 11 (Corsi di aggiornamento)

(1) I corsi di aggiornamento comprendono esercitazioni pratiche, lezioni teoriche ed aggiornamenti professionali.

(2) Con decreto dell'assessore provinciale competente sono indetti ogni anno i corsi di aggiornamento professionale e, sentito il collegio provinciale delle guide, sono nominati i direttori dei corsi, gli istruttori e i loro supplenti.

(3) L'istruttore che dirige il corso compila l'elenco delle presenze e valuta alla fine del corso se la partecipazione di ciascuna guida alpina o di ciascun aspirante guida sia stata adeguata. Della partecipazione con profitto al corso di aggiornamento l'istruttore rilascia un attestato di frequenza.

Art. 12 (Corsi di specializzazione)

(1) I corsi di specializzazione sono indetti, sentito il collegio provinciale delle guide, con decreto dell'assessore provinciale competente, nel quale sono stabiliti i requisiti di ammissione, la durata, le modalità di svolgimento e i programmi dei corsi, nonché i criteri e i contenuti per le prove d'esame. Alla nomina dei direttori dei corsi, degli istruttori e loro supplenti si provvede con il medesimo decreto.

Art. 13 (Quota di iscrizione ai corsi di formazione professionale)

(1) Il finanziamento dei corsi di cui all'articolo 8 della legge è a totale o parziale carico del bilancio provinciale. La Giunta provinciale determina l'ammontare della compartecipazione dei candidati, che provvedono al versamento della relativa quota direttamente all'incaricato della formazione. L'ammontare della quota di compartecipazione per ogni settimana di corso non può in ogni caso superare la metà della tariffa giornaliera minima vigente per le guide alpine.12)

12)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 10 del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

Art. 14 (Domande di ammissione alla prova attitudinale, ai corsi di formazione ed all'esame finale)

(1) Le domande di ammissione alla prova attitudinale, ai corsi di formazione ed all'esame finale devono essere presentate entro i termini stabiliti nei relativi decreti di indizione all'ufficio provinciale competente.

(2) La domanda di ammissione alla prova attitudinale per i corsi di prima formazione e all'esame, recante la data di nascita e la residenza, deve essere corredata da:

  1. certificato medico attestante l'idoneità psicofisica, rilasciato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza;
  2. relazione sull'attività alpinistica svolta. 13)

(3) La domanda di ammissione al corso di promozione, recante la data di nascita e la residenza, deve essere corredata da:

  1. certificato medico attestante l'idoneità psicofisica, rilasciato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza;
  2. certificato d'iscrizione all'albo professionale degli aspiranti guide. 13)

(4) La domanda di ammissione al corso di aggiornamento, recante la data di nascita e la residenza, deve essere corredata da:

  1. certificato medico attestante l'idoneità psicofisica, rilasciato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza;
  2. certificato sulla posizione nell'albo professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide. 13)
13)
I commi 2, 3 e 4 sono stati sostituiti dall'art. 11 del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

Art. 15 (Albo professionale)

(1) Presso il collegio provinciale delle guide è istituito l'albo professionale delle guide alpine e degli aspiranti guida previsto dall'articolo 4 della legge. L'albo è suddiviso in due sezioni: quella per le guide alpine e quella per gli aspiranti guida.

(2) Per ogni iscritto l'albo deve contenere, oltre al numero progressivo, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il luogo di residenza, l'indirizzo, il numero di codice fiscale, la data di iscrizione, gli estremi della polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni, la data di rilascio, rinnovo, di eventuale sospensione o ritiro della tessera di riconoscimento, la data di cancellazione o di trasferimento ad altro albo nonché, per i casi di aggregazione temporanea, l'albo di provenienza e la scuola di alpinismo in cui la guida o l'aspirante guida è occupata.

(3) Le eventuali variazioni di dati vanno comunicate entro 30 giorni al collegio provinciale delle guide a cura dell'iscritto.

Art. 16 (Iscrizione all'albo professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide)

(1) Superato con esito positivo l'esame di cui all'articolo 8 della legge rispettivamente il corso di promozione, il candidato, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale, presenta al collegio provinciale delle guide apposita domanda di iscrizione corredata dalla seguente documentazione:

  1. certificato di cittadinanza, residenza e di godimento dei diritti politici, o relativa dichiarazione sostitutiva autenticata;
  2. diploma di licenza della scuola media;
  3. certificato medico attestante l'idoneità psicofisica, rilasciato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza;
  4. attestato di superamento dell'esame di cui all'articolo 8 della legge rispettivamente di frequenza positiva del corso di promozione;
  5. copia autentica della polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni, o documentazione equipollente;
  6. due fotografie formato tessera firmate ed autenticate sul retro.

(2) La domanda di trasferimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge e di aggregazione temporanea ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge, deve essere presentata al collegio provinciale delle guide e corredata dalla seguente documentazione:

  1. certificato, o dichiarazione sostitutiva autenticata, attestante la residenza o il domicilio o la stabile dimora in Provincia di Bolzano rispettivamente dichiarazione relativa all'incarico di insegnamento conferito al richiedente, rilasciata da una scuola di alpinismo avente sede in provincia di Bolzano;
  2. certificato di iscrizione all'albo professionale della regione o provincia di provenienza di cui risulta anche l'ultima frequenza del corso di aggiornamento.

Art. 17 (Distintivo ufficiale)

(1) Il distintivo ufficiale della guida alpina - guida sciatore rispettivamente dell'aspirante guida deve essere conforme al distintivo sotto riprodotto:

 

(2) Il distintivo è confezionato in metallo in forma circolare, contiene le scritte "Berg- und Skiführer", "Berg- und Skiführer Anw." rispettivamente "guida alpina sciatore", "asp. guida alpina sciatore". "Collegio prov.le Alto Adige - L. Berufskammer Südtirol" e risulta di colore grigio-nero su fondo blu.

Art. 18 (Tessera di riconoscimento)

(1) La tessera di riconoscimento è rilasciata dal collegio provinciale delle guide e contiene una fotografia, i dati personali, nonché la qualifica dell'intestatario, il numero progressivo nell'albo professionale, la data di rilascio e le annotazioni di rinnovo della medesima, nonché la data del conseguimento di eventuali specializzazioni.

(2) In casa di aggregazione temporanea ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge viene rilasciata la tessera di riconoscimento di cui al comma 1, recante inoltre l'annotazione dell'albo professionale di provenienza, della scuola alpinistica presso la quale l'intestatario svolge l'attività, nonché della data di scadenza del periodo di aggregazione.

Art. 19 (Equipaggiamento)

(1) Per l'esercizio della professione, gli aspiranti guida, nonché le guide alpine - guide sciatori, sono tenuti ad utilizzare equipaggiamenti in buono stato di manutenzione comunque idonei a garantire la sicurezza dei clienti.

Art. 20 (Diritti e doveri delle guide alpine - guide sciatori nonché degli aspiranti guida alpina - guida sciatore)

(1) Le guide alpine - guide sciatori, nonché gli aspiranti guida, devono svolgere la loro attività nel rispetto degli obblighi professionali.

(2) In particolare devono sotto la loro propria responsabilità decidere quando si rende necessario l'uso della corda. Devono inoltre determinare il numero massimo dei partecipanti alle escursioni, tenendo conto della durata, del grado di difficoltà, nonché delle caratteristiche delle escursioni in programma, delle condizioni atmosferiche e stagionali, nonché della capacità dei partecipanti, per garantire la sicurezza degli stessi.

(3) Le guide alpine - guide sciatori, nonché gli aspiranti guida, per motivi di sicurezza hanno il diritto di impartire ordini ai clienti, i quali sono tenuti ad attenersi agli stessi. In caso contrario le guide alpine - guide sciatori, nonché gli aspiranti guida, hanno il diritto di interrompere l'escursione con facoltà in tal caso di chiedere l'intero compenso.

(4) In caso di interruzione dell'escursione per forza maggiore o per colpa del cliente, le guide hanno diritto all'intero compenso concordato per l'escursione programmata.

(5) Per eventuali identificazioni le guide alpine - guide sciatori, nonché gli aspiranti guida, hanno l'obbligo di portare con sé la tessera di riconoscimento, da esibirsi a richiesta; essi non sono tenuti a portare l'equipaggiamento o il bagaglio delle persone da guidare o da accompagnare.

Art. 21 (Scuole di alpinismo)  

(1) È considerata attività di scuola di alpinismo ogni attività, coordinata di più guide alpine e aspiranti guide, allo scopo dell'esercizio della propria professione, ad eccezione di quella dell'acquisizione dei clienti.

(2) Rientrano nell'attività professionale delle guide alpine, degli aspiranti guida e delle scuole di alpinismo la prestazione e l'organizzazione di tutti i servizi complementari per la propria clientela, come il trasporto dei clienti, il noleggio di equipaggiamenti ed altri, purché tale prestazione sia strettamente subordinata all'attività principale.

(3) La denominazione della scuola di alpinismo deve distinguersi chiaramente da quelle delle altre scuole di alpinismo e contenere la dizione "scuola di alpinismo". Le guide alpine coadiuvanti in una scuola di alpinismo non possono appartenere contemporaneamente ad un'altra scuola di alpinismo.

(4) Il rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per la gestione di una scuola di alpinismo avviene secondo i criteri di cui all'articolo 16 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33. All'ufficio provinciale competente deve essere presentata entro il 31 ottobre, con validità triennale, la seguente documentazione:

  1. copia autenticata dello statuto e dichiarazione di impegno delle guide alpine nonché degli aspiranti guide alpine responsabili e coadiuvanti;
  2. denominazione della scuola di alpinismo;
  3. indicazione della zona di competenza desiderata;
  4. indicazione della sede della scuola alpinismo ed eventuali uffici;
  5. relazione sull'attrezzatura ed arredamento disponibile nella sede;
  6. schema dei programmi di attività;
  7. copia in scala degli eventuali emblemi o distintivi della scuola di alpinismo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118 
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
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ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionA Servizio di soccorso alpino
ActionActionB Guide alpine e guide sciatori
ActionActiona) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4 
ActionAction Art. 1 (Prova attitudinale pratica)
ActionAction Art. 2 (Corsi di prima formazione e di promozione)
ActionAction Art. 2/bis (Corso di arrampicata sportiva)
ActionAction Art. 3 (Corso di teoria e di studio delle valanghe)
ActionAction Art. 4 (Corso di alpinismo su roccia)
ActionAction Art. 4/bis (Corso di arrampicata su cascata di ghiaccio)
ActionAction Art. 4/ter (Corso di tecnica dello sci)
ActionAction Art. 5 (Corso di scialpinismo)
ActionAction Art. 5/bis (Corso di soccorso su roccia e ghiaccio)
ActionAction Art. 6 (Corso di alpinismo su ghiaccio)
ActionAction Art. 7 (Corsi di promozione)
ActionAction Art. 8 (Valutazioni)
ActionAction Art. 9 (Indizione dei corsi)
ActionAction Art. 10 (Esami di abilitazione)
ActionAction Art. 11 (Corsi di aggiornamento)
ActionAction Art. 12 (Corsi di specializzazione)
ActionAction Art. 13 (Quota di iscrizione ai corsi di formazione professionale)
ActionAction Art. 14 (Domande di ammissione alla prova attitudinale, ai corsi di formazione ed all'esame finale)
ActionAction Art. 15 (Albo professionale)
ActionAction Art. 16 (Iscrizione all'albo professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide)
ActionAction Art. 17 (Distintivo ufficiale)
ActionAction Art. 18 (Tessera di riconoscimento)
ActionAction Art. 19 (Equipaggiamento)
ActionAction Art. 20 (Diritti e doveri delle guide alpine - guide sciatori nonché degli aspiranti guida alpina - guida sciatore)
ActionAction Art. 21 (Scuole di alpinismo)  
ActionActionC Rifugi alpini
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
ActionActionb) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
ActionActionc) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4 —
ActionActiond) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
ActionActione) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionI
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 luglio 1993, n. 26
ActionActionArt. 1 (Volume residenziale per l'agriturismo)
ActionActionArt. 2 (Distacco di volume residenziale o rurale)
ActionActionArt. 3 (Esercizio dell'attività economica secondaria)
ActionActionArt. 4 (Attività agricola ed economica secondaria)
ActionActionArt. 5 (Documentazione)
ActionActionArt. 6 (L'imprenditore agricolo)
ActionActionArt. 7 (Aiuti straordinari a favore di imprenditori agricoli)
ActionActionArt. 8 (Divieti)
ActionActionArt. 9 (Durata del mutuo)
ActionActionArt. 10 (Termine di presentazione della domanda)
ActionActionArt. 11 (Durata della licenza)
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
ActionActionJ
ActionActionK
ActionActionL
ActionActionM
ActionActionN
ActionActionO
ActionActionP
ActionActionQ
ActionActionR
ActionActiona) Legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 12
ActionActionArt. 13
ActionActionArt. 14
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16
ActionActionArt. 17
ActionActionArt. 18
ActionActionArt. 19
ActionActionArt. 20
ActionActionArt. 21
ActionActionArt. 22
ActionActionArt. 23
ActionActionArt. 24
ActionActionArt. 25
ActionActionArt. 26
ActionActionArt. 27
ActionActionArt. 28
ActionActionArt. 29
ActionActionArt. 30
ActionActionArt. 31
ActionActionArt. 32 (Norme transitorie)
ActionActionArt. 33 (Abrogazioni di norme)
ActionActionS
ActionActionT
ActionActionU
ActionActionV
ActionActionW
ActionActionX
ActionActionY
ActionActionZ
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction Delibera 13 gennaio 2015, n. 29
ActionAction Delibera 27 gennaio 2015, n. 94
ActionAction Delibera 27 gennaio 2015, n. 106
ActionAction Delibera 3 febbraio 2015, n. 128
ActionAction Delibera 3 febbraio 2015, n. 130
ActionAction Delibera 3 febbraio 2015, n. 134
ActionAction Delibera 10 febbraio 2015, n. 166
ActionActionAllegato
ActionAction Delibera 24 febbraio 2015, n. 207
ActionAction Delibera 3 marzo 2015, n. 229
ActionAction Delibera 10 marzo 2015, n. 275
ActionAction Delibera 17 marzo 2015, n. 299
ActionAction Delibera 24 marzo 2015, n. 347
ActionAction Delibera 24 marzo 2015, n. 351
ActionAction Delibera 31 marzo 2015, n. 394
ActionAction Delibera 14 aprile 2015, n. 419
ActionAction Delibera 14 aprile 2015, n. 423
ActionAction Delibera 14 aprile 2015, n. 435
ActionAction Delibera 21 aprile 2015, n. 470
ActionAction Delibera 28 aprile 2015, n. 486
ActionAction Delibera 28 aprile 2015, n. 505
ActionAction Delibera 5 maggio 2015, n. 524
ActionAction Delibera 5 maggio 2015, n. 532
ActionAction Delibera 12 maggio 2015, n. 543
ActionAction Delibera 12 maggio 2015, n. 558
ActionAction Delibera 19 maggio 2015, n. 573
ActionAction Delibera 9 giugno 2015, n. 651
ActionAction Delibera 9 giugno 2015, n. 699
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 703
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 712
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 713
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 714
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 721
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 733
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 734
ActionAction Delibera 23 giugno 2015, n. 743
ActionAction Delibera 30 giugno 2015, n. 784
ActionAction Delibera 30 giugno 2015, n. 796
ActionAction Delibera 7 luglio 2015, n. 808
ActionAction Delibera 7 luglio 2015, n. 816
ActionAction Delibera 14 luglio 2015, n. 830
ActionAction Delibera 14 luglio 2015, n. 832
ActionAction Delibera 14 luglio 2015, n. 834
ActionAction Delibera 28 luglio 2015, n. 869
ActionAction Delibera 28 luglio 2015, n. 873
ActionAction Delibera 28 luglio 2015, n. 890
ActionAction Delibera 11 agosto 2015, n. 923
ActionAction Delibera 25 agosto 2015, n. 990
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
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ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
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ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction05/04/1993 - Delibera 5 aprile 1993, n. 1725
ActionAction19/01/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 6 del 19.01.1993
ActionAction26/03/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 26.03.1993
ActionAction29/04/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 29.04.1993
ActionAction05/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 05.05.1993
ActionAction05/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 218 del 05.05.1993
ActionAction07/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 07.05.1993
ActionAction01/06/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 260 del 01.06.1993
ActionAction15/07/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 316 del 15.07.1993
ActionAction28/07/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 28.07.1993
ActionAction14/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 438 del 14.12.1993
ActionAction31/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 496 del 31.12.1993
ActionAction31/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 497 del 31.12.1993
ActionAction11/11/1993 - Deliberazione del Consiglio provinciale 11 novembre 1993, n. 12
ActionAction09/03/1993 - Deliberazione del Consiglio provinciale 9 marzo 1993, n. 3
ActionAction12/05/1993 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4 —
ActionAction25/10/1993 - Deliberazione della giunta provinciale 25 ottobre 1993, n. 6526
ActionAction21/04/1993 - Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction06/07/1993 - Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290
ActionAction06/07/1993 - Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291
ActionAction14/01/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 gennaio 1993, n. 1
ActionAction22/03/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 marzo 1993 , n. 10
ActionAction06/04/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 1993, n. 11
ActionAction28/04/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1993, n. 12 —
ActionAction03/05/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 13
ActionAction03/05/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 14
ActionAction08/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 giugno 1993, n. 15
ActionAction14/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1993, n. 17
ActionAction14/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1993, n. 18
ActionAction17/06/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1993, n. 19 —
ActionAction15/01/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 
ActionAction23/06/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20 —
ActionAction23/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 21
ActionAction05/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 22
ActionAction05/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 23
ActionAction05/07/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 24
ActionAction08/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1993, n. 25
ActionAction13/07/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 luglio 1993, n. 26
ActionAction25/01/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 gennaio 1993, n. 3
ActionAction28/01/1993 - Legge provinciale 28 gennaio 1993, n. 2
ActionAction28/01/1993 - Legge provinciale 28 gennaio 1993, n. 3
ActionAction11/02/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 febbraio 1993, n. 5
ActionAction19/02/1993 - Legge provinciale 19 febbraio 1993 , n. 4
ActionAction24/02/1993 - Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5
ActionAction24/02/1993 - Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6
ActionAction25/02/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 1993, n. 6
ActionAction02/03/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 marzo 1993, n. 7
ActionAction04/03/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1993, n. 8
ActionAction19/03/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 marzo 1993, n. 9
ActionAction06/04/1993 - Legge provinciale 6 aprile 1993, n. 7
ActionAction20/04/1993 - LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
ActionAction09/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 giugno 1993, n. 32/VI/32
ActionAction01/07/1993 - Legge provinciale 1° luglio 1993, n. 10
ActionAction01/07/1993 - LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 12
ActionAction22/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 luglio 1993, n. 27
ActionAction23/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1993, n. 28
ActionAction12/08/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 agosto 1993, n. 30
ActionAction31/08/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1993, n. 33
ActionAction07/09/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 settembre 1993, n. 34
ActionAction09/09/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
ActionAction23/09/1993 - Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2
ActionAction05/10/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 ottobre 1993, n. 36
ActionAction08/10/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 ottobre 1993, n. 37
ActionAction13/10/1993 - Legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15
ActionAction13/10/1993 - Legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 16
ActionAction26/10/1993 - Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18
ActionAction03/11/1993 - Legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19
ActionAction10/11/1993 - Legge provinciale 10 novembre 1993, n. 20
ActionAction10/11/1993 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 21
ActionAction10/11/1993 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionAction15/11/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 novembre 1993, n. 40
ActionAction19/11/1993 - Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 24
ActionAction03/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 41
ActionAction03/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 42
ActionAction03/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 43
ActionAction07/12/1993 - Legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25
ActionAction07/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 dicembre 1993, n. 44
ActionAction09/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 dicembre 1993, n. 45
ActionAction16/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 dicembre 1993, n. 46
ActionAction17/12/1993 - Legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 26
ActionAction21/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1993, n. 47
ActionAction27/12/1993 - Legge provinciale 27 dicembre 1993, n. 28
ActionAction19/11/1993 - Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 —
ActionAction26/08/1993 - LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1993, n. 14 —
ActionAction26/10/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1993, n. 38
ActionAction02/07/1993 - LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1993, n. 13 —
ActionAction26/01/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4 
ActionAction01/07/1993 - Legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11 
ActionAction08/01/1993 - LEGGE PROVINCIALE 8 gennaio 1993, n. 1 —
ActionAction06/04/1993 - Legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8
ActionAction22/10/1993 - Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction14/04/1986 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 95 del 14.04.1986
ActionAction27/06/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 151 del 27.06.1986
ActionAction01/07/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 01.07.1986
ActionAction01/07/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 166 del 01.07.1986
ActionAction14/07/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 14.07.1986
ActionAction15/07/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 195 del 15.07.1986
ActionAction18/11/1986 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 245 del 18.11.1986
ActionAction31/12/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 294 del 31.12.1986
ActionAction31/12/1986 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 305 del 31.12.1986
ActionAction14/01/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1986, n. 1
ActionAction14/05/1986 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 maggio 1986, n. 10
ActionAction04/06/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 giugno 1986, n. 11
ActionAction18/06/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 giugno 1986, n. 14
ActionAction24/06/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 giugno 1986, n. 15
ActionAction24/06/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 giugno 1986, n. 16
ActionAction01/07/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1° luglio 1986, n. 17
ActionAction01/07/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1° luglio 1986, n. 18
ActionAction08/07/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1986, n. 19
ActionAction20/01/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 gennaio 1986, n. 2
ActionAction20/10/1986 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionAction20/10/1986 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 21
ActionAction23/10/1986 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22
ActionAction21/11/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 novembre 1986, n. 23
ActionAction25/11/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1986, n. 24
ActionAction10/12/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1986, n. 28
ActionAction19/12/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1986, n. 29
ActionAction30/01/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 gennaio 1986, n. 3
ActionAction30/01/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 gennaio 1986, n. 4
ActionAction07/02/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 febbraio 1986, n. 5
ActionAction19/03/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 marzo 1986, n. 6
ActionAction16/04/1986 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 7 
ActionAction12/05/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 maggio 1986, n. 9
ActionAction03/01/1986 - Legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1
ActionAction11/03/1986 - Legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10
ActionAction11/03/1986 - LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 11
ActionAction11/03/1986 - Legge provinciale 11 marzo 1986, n. 12
ActionAction11/03/1986 - Legge provinciale 11 marzo 1986, n. 13
ActionAction17/04/1986 - LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 14
ActionAction21/01/1986 - LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1986, n. 3
ActionAction21/01/1986 - Legge provinciale 21 gennaio 1986, n. 4
ActionAction25/02/1986 - Legge provinciale 25 febbraio 1986, n. 5
ActionAction25/02/1986 - Legge provinciale 25 febbraio 1986, n. 6
ActionAction26/02/1986 - Legge provinciale 26 febbraio 1986, n. 7
ActionAction04/03/1986 - Legge provinciale 4 marzo 1986, n. 8
ActionAction17/04/1986 - LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionAction08/07/1986 - Legge provinciale 8 luglio 1986, n. 16
ActionAction11/07/1986 - LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
ActionAction22/07/1986 - Legge provinciale 22 luglio 1986, n. 18
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ActionAction07/08/1986 - Legge provinciale 7 agosto 1986, n. 22
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