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In vigore al: 12/09/2015
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Sentenze della Corte costituzionale
1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 14.07.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 14.07.1986
Istituzione di tassa regionale sulle concessioni non governative per le agenzie d'affari e le tipografie
Attendere, processo in corso!
Sentenza (30 giugno) 14 luglio 1986, n. 191; Pres. Paladin – Rel. La Pergola
Ritenuto in fatto:
1. Il Presidente del consiglio dei ministri impugna il testo della Regione Trentino-Alto Adige riapprovato dal Consiglio regionale il 18 ottobre 1977, e recante « Modificazioni ed integrazioni alla 1. reg. 29 dicembre 1975 n. 14, concernente disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative ».
Rileva anzitutto l'Avvocatura dello Stato che il disegno di legge impugnato prevede che siano sottoposte a tasse regionali sulle concessioni non governative le licenze di cui agli artt. 111 e 115 t.u.l.p.s., ora rilasciate dai Presidenti delle Giunte provinciali sulla base dell'art. 30 dello statuto speciale di autonomia e relative alle arti tipografìche ed alle agenzie pubbliche e di affari. Tali provvedimenti sono stati soggetti a tasse sulle concessioni governative dai nn. 62-64 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641.
Già in sede di rinvio del disegno in questione il Governo aveva osservato che le tasse in oggetto non possono colpire gli atti dei Presidenti delle province autonome, che in base all'art. 20 dello statuto ineriscano ad attività statali decentrate.
L'Avvocatura rileva ancora che l'art. 1 del disegno impugnato prevede che i ricorsi gerarchici alla Giunta regionale contro le decisioni adottate dal capo dell'ispettorato generale delle finanze, devono intendersi accolti in caso di silenzio della giunta stessa.
Ad avviso del Governo era stato già rilevato in sede di rinvio che non è ammissibile l'applicazione alla fattispecie dell'istituto del silenzio accoglimento: il perseguimento di interessi pubblici non può trovare pregiudizio per causa dell'attribuzione di rilievo positivo al comportamento inerte dell'amministrazione.
L'Avvocatura ricorda che la prima questione ora sollevata davanti alla Corte era già stata posta dal Governo in sede di approvazione della 1. reg. n. 14 del 1975. In quell'occasione la regione aveva tentato di sottoporre a imposta regionale le licenze in discorso; ma il Governo rilevava tuttavia che l'art. 20 dello statuto non ha previsto - in materia - alcun trasferimento di competenza dallo Stato alle province.
Ora, la regione obietta che si tratta di due funzioni, le quali, in quanto attribuite ai Presidenti delle province, devono ritenersi trasferite a queste ultime e così esercitabili anche dai loro Presidenti, anziché, come di solito avviene, dalle giunte. Ci troveremmo allora di fronte a concessioni che, prima governative, sono divenute provinciali. Replica in proposito l'Avvocatura che questa Corte, con la sentenza n. 14 del 1956, ha escluso che la norma del previgente statuto, in tutto analoga a quella attualmente m vigore, abbia operato alcun « decentramento istituzionale » per quel che concerne l'attuale controversia. Le norme di attuazione dello statuto speciale approvate con il d.P.R. n. 686 del 1973 attribuiscono al Presidente della; provincia, quale autorità locale di pubblica sicurezza, una figura giuridica non diversa da quella rivestita dal sindaco, quando è considerato come organo dello Stato.
Dovendo le licenze in oggetto ancora ritenersi governative, il disegno legislativo impugnato offenderebbe l'art. 73 dello statuto di autonomia.
Tale ultima norma, nell'attribuire alla regione la facoltà di istituire tributi propri, pone infatti il limite costituito dall'armonia
«
con i principi del sistema tributario dello Stato »; fra tali principi, secondo l'Avvocatura dello Stato, vi sarebbe quello ricavabile dagli artt. 1-3 l. n. 281 del 1970 e dallo stesso d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, in base al quale va riconosciuta allo Stato la potestà impositiva, con riguardo alle concessioni di propria competenza, potestà riaffermata dall'ari. 77 lett. b) dello stesso statuto.
Del pari decisiva, ai fini del rigetto della tesi regionale, sarebbe la considerazione che gli stessi atti che la regione vuoi sottoporre a tassa di concessione, sono già soggetti a tassa di concessione governativa, sulla base dei n. 62, 63 e 64 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972.
Il Presidente del Consiglio, per tramite dell'Avvocatura dello Stato, insiste altresì sull'illegittimità della previsione da parte del disegno di legge impugnato del silenzio-accoglimento, in relazione ai ricorsi presentati alla Giunta regionale, contro le decisioni dell'ispettorato generale delle imposte.
Anche se, osserva l'Avvocatura, vanno aumentando i casi di silenzio-accoglimento previsti dal legislatore, essi rappresentano pur sempre deroghe al principio generale operante nella nostra giustizia amministrativa, che attribuisce normalmente al silenzio della pubblica amministrazione il significato di rigetta delle istanze o dei ricorsi del privato.
All'inerzia dell'amministrazione può talora attribuirsi valore equivalente ad un provvedimento di visto o di approvazione ma non si è mai riconosciuto al suddetto silenzio valore di accoglimento del ricorso del privato contro un atto amministrativo e quindi valore di annullamento dell'atto impugnato.
L'Avvocatura conclude che gli artt. 6 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e 11 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, rappresentano appunto la manifestazione ed applicazione « di un principio generale dell'ordinamento e del sistema di giustizia tributaria ».
Per i suddetti motivi si chiede che questa Corte dichiari incostituzionale il disegno di legge regionale impugnato in relazione alla violazione degli artt. 73 e 77 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
2. Si costituisce nel presente giudizio di costituzionalità la Regione Trentino-Alto Adige; la cui difesa osserva anzitutto che l'esercizio dei poteri amministrativi in oggetto è demandato, nell'ambito della regione, ai Presidenti delle due province autonome, e ciò sulla base dell'art. 20 dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Alla tesi del Presidente del Consiglio secondo cui le suddette disposizioni non avrebbero operato alcun « trasferimento istituzionale » in materia di pubblica sicurezza alle Province di Trento e Bolzano è opposto che se le attribuzioni in oggetto costituiscano espressione di una competenza propria, o invece di una competenza delegata, è questione del tutto irrilevante; in ogni caso ci troveremmo di fronte a funzioni esercitate da un organo della provincia ed in quanto tali provinciali.
Pertanto, continua la difesa della regione, deve escludersi che il disegno impugnato violi il principio secondo il quale deve riconoscersi allo Stato la potestà impositiva con riferimento alle « concessioni di propria competenza », in quanto le licenze in oggetto sono di competenza delle province autonome.
Comunque, soggiunge la difesa regionale, la competenza vantata dalle province non deriva da una delega, non essendo l'onere delle relative spese a carico dello Stato (come previsto per il caso opposto dall'ari. 16 comma 3 stat.). Tutte le spese relative alle funzioni in oggetto sono viceversa a carico delle Province. Il che si assume debba comportare la legittimità dell'istituzione di un tributo da parte della regione, nel rispetto del principio di corrispondenza tra titolarità delle funzioni e potestà impositiva.
Inoltre non sarebbe conferente l'argomento secondo il quale le licenze in questione sarebbero già sottoposte ad un tributo statale sulla base di quanto previsto dalla tabella allegata al d.P.R. n. 641 del 1972.
Infatti, il disegno di legge impugnato tenderebbe solo ad introdurre, nell'ambito regionale, forme d'imposizione sostitutive della tassa di concessione governativa, fine questo pienamente legittimo, in considerazione dell'assetto delle competenze delle, province nella materia in oggetto.
Quanto, poi, al secondo motivo di impugnazione, la difesa regionale osserva che la disciplina dettata dal legislatore statale in materia di silenzio-rigetto e di contenzioso amministrativo nel settore delle tasse sulle concessioni governative non può rappresentare l'espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento, ma il risultato della scelta di una determinata soluzione normativa, che ammetterebbe ampie possibilità di deroga. Al riguardo vengono richiamate varie norme legislative.
Per i suddetti motivi la regione confida nel rigetto del ricorso.
3. All'udienza del 20 maggio 1986 tanto l'Avvocatura dello Stato quanto la difesa della Regione Trentino-Alto Adige hanno insistito sulle rispettive tesi.
Inoltre, la difesa della Regione Trentino-Alto Adige ha fatto notare come il quadro della normativa concernente l'oggetto della controversia sia parzialmente mutato in base all'art. 8 d. l. 10 novembre 1978 n. 702, convcrtito con modificazioni nella 1. 8 gennaio 1979 n. 3 e al decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978 (pubblicato nella G.U. 14 dicembre 1978 n. 348).
Dalla predetta normativa, applicativa dell'art. 19 d.P.R. n. 616 del 1977, si ricava che la tassa di cui al n. 62 della tabella allegata al d.P.R. n. 641 del 1972 è divenuta, al pari di altre, un tributo comunale.
Considerato in diritto:
1. La presente questione, promossa dal Presidente del Consiglio, concerne il testo della legge riapprovata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 18 ottobre 1977, dopo il rinvio disposto dal Governo.
Il testo normativo impugnato reca integrazioni e modifiche alla L.R. del 29 dicembre 1975, n. 14, concernente la disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative. Nel ricorso dello Stato si deduce un duplice ordine di censure.
a) In primo luogo, la Regione avrebbe ecceduto le proprie competenze con il sottoporre alle tasse regionali sulle concessioni non governative le licenze previste agli artt. 111 e 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931). Tali provvedimenti sono, rispettivamente, la licenza per l'arte tipografica e quella per l'apertura e conduzione delle agenzie di affari. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (e dell'art. 3 delle norme di attuazione poste nel
D.P.R. n. 686 del 1973
), il relativo rilascio compete ai Presidenti delle giunte provinciali (di Trento e Bolzano), i quali esercitano, infatti, le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza in varie materie, incluse le due in considerazione.
L'Avvocatura dello Stato ritiene che, alla stregua di una precedente pronunzia della Corte (14/56), resa in merito all'art. 16 del previgente testo dello Statuto speciale (si veda art. 47 delle norme di attuazione del D.P.R. n. 574 del 1951), di identico contenuto rispetto all'art. 20 dell'attuale Statuto, non si debba ravvisare nel caso in esame alcun istituzionale decentramento delle attribuzioni di pubblica sicurezza a favore della Provincia: il Presidente della Giunta provinciale emanerebbe le licenze sopra menzionate in una veste giuridica, che, sostanzialmente, non differisce da quella assunta dal Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza. Del resto, soggiunge l'Avvocatura, la vigente legislazione dello Stato include i provvedimenti che vengono in rilievo nella specie fra gli atti soggetti alle tasse sulle concessioni governative (cfr. le rispettive voci della tabella annessa al D.P.R. n. 641 del 1972. Disciplina delle tasse sulle concessioni governative). Il che comproverebbe che difetta il presupposto giustificativo delle norme regionali dedotte in giudizio. Di qui il necessario risultato della violazione degli artt. 73 e 77 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dai quali trae fondamento la potestà legislativa ed impositiva della Regione, il cui esercizio è qui contestato.
b) L'altro rilievo formulato nel ricorso investe, come il corrispondente motivo di rinvio in seguito alla prima approvazione della legge, l'art. 1 del testo censurato. Ivi è posta la disposizione che sostituisce il terzo comma dell'art. 11 della L.R. n. 14 del 1975. Quest'ultima disposizione concerne i ricorsi (inerenti all'applicazione delle tasse in questione, prodotti avanti all'ispettorato generale delle finanze e del patrimonio) e contempla che, decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, senza che sia stata comunicata al ricorrente la relativa decisione, il ricorso s'intende respinto. La modifica introdotta dalla norma impugnata sta in ciò, che, decorso il termine anzidetto, il ricorso deve invece ritenersi accolto. Ad avviso dell'Avvocatura, sarebbe stata così configurata un'ingiustificata deroga - e perciò un'infrazione al principio generale vigente nel sistema della giustizia amministrativa, che, di regola, al silenzio dell'amministrazione conferisce l'opposto significato: quello, cioè, del diniego di accoglimento dell'istanza ovvero di rigetto del ricorso del privato.
2. Quanto alla censura sopra richiamata sub 1 a) s'impongono le seguenti conclusioni. Essa è fondata, per le ragioni dedotte dallo Stato, con riguardo alla licenza che attiene alle agenzie di affari. Si tratta di un atto ancora soggetto alla tassa sulle concessioni governative (si veda D.P.R. n. 641 del 1972, della tabella allegata), ed emesso dal Presidente della Giunta provinciale quale autorità locale di pubblica sicurezza, senza che le relative funzioni si ano istituzionalmente passate in capo all'ente autonomo. Diverso avviso va accolto con riferimento alla licenza concernente le arti tipografiche. A proposito di quest'ultimo provvedimento, è infatti da osservare che la competenza ad emanarlo è stata trasferita ai Comuni, in forza dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977. La funzione di polizia amministrativa, che si concreta nel rilascio della licenza in questione, è attribuita al comune, come le altre elencate nell'art. 19, nel quadro del seguente regime: il consiglio comunale determina procedure e competenze in ordine all'esercizio di detta funzione; il Ministro dell'Interno può impartire, per il tramite del Commissario del Governo, direttive vincolanti ai sindaci, sempre con riguardo alla funzione attribuita al comune; per esigenze di pubblica sicurezza i provvedimenti, incluso quello qui considerato, sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso; il relativo diniego è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.
Ora, non occorre indagare se così si abbia decentramento istituzionale della funzione e di quale tipo o grado esso sia. Ai fini fiscali, che rilevano per l'attuale giudizio è, infatti, decisiva quest'altra considerazione. A norma dell'art. 8 del D. L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, gli atti e provvedimenti emessi dai comuni nell'esercizio delle proprie funzioni, comprese quelle attribuite dal D.P.R. n. 616 del 1977 e per le quali sia dovuta la tassa sulle concessioni governative, sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tassa sulle concessioni comunali. L'individuazione degli atti soggetti a tale ultima tassa è rimessa, nel quinto comma dello stesso articolo, ad un decreto del Ministro delle Finanze, da emanarsi secondo le modalità ivi prescritte; quello adottato nella specie (D.M. 29 novembre 1978) prevede, infatti, al n. 16 dell'annessa tabella, fra gli atti gravati dalla tassa sulle con cessioni comunali, la licenza per l'esercizio dell'arte tipografi ca. La licenza prevista nell'art. 111 del T.U. di pubblica sicurezza è dunque esclusa dai provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni governative nell'àmbito in cui opera il regime fiscale dettato dalla legge statale in conformità ed attuazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 616. Non si vede, allora, perché la Regione del Trentino-Alto Adige non possa adottare il trattamento tributario disposto dalla norma impugnata; il contestato onere fiscale è fatto gravare su un atto che non figura più tra le concessioni governative; ed esso è stato imposto, occorre concludere, sul razionale e legittimo presupposto che la licenza rilasciata dal comune equivale, per quanto concerne la presente controversia, a quella rimessa al Presidente della Giunta provinciale.
3. Il secondo motivo di ricorso dello Stato è fondato. Il principio al quale la legge regionale doveva nella specie adeguarsi, secondo il primo comma dell'art. 73 dello Statuto, di scende, come osserva l'Avvocatura, dall'art. 6 del D.P.R. n. 1199 del 1971 e dall'art. 11 del D.P.R. 641 del 1972. L'una e l'altra delle anzidette disposizioni riguardano, ciascuna nel proprio àmbito, puntualmente il settore in cui la Regione ha preteso di esercitare la sua potestà impositiva e legislativa. L'art. 6 del D.P.R. n. 1199 del 1971 statuisce, in materia di ricorsi amministrativi, che, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.Analogo criterio è sancito, con specifico riferimento alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative, nel terzo comma dell'art. 11 del D.P.R. n. 641 del 1972. La normativa invocata in giudizio dallo Stato costituisce, secondo statuto, un limite della sfera attribuita al legislatore del Trentino-Alto Adige; limite che il censurato regime delle tasse sulle concessioni regionali ha mancato di rispettare.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della L.R. della Regione Trentino-Alto Adige, riapprovata dal Consiglio regionale il 18 ottobre 1977 e recante «Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 29 dicembre 1975, n. 14, concernente: Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative», nella parte in cui comprende - ad integrazione della tabella allegata alla L.R. n. 14 del 1975 - fra le tasse di spettanza regionale, al numero 67, quella per la licenza prescritta dall'art. 115 del Testo Unico di pubblica sicurezza per aprire o condurre agenzie di affari;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. della Regione Trentino-Alto Adige, riapprovata dal Consiglio regionale il 18 ottobre 1977 di cui al n. 1);
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della L.R. della Regione Trentino-Alto Adige di cui al n. 1), nella parte in cui - ad integrazione della tabella allegata alla legge regionale n. 14 del 1975 - comprende fra le tasse regionali, al numero 66, quella relativa alla licenza per l'esercizio delle arti tipografiche di cui all'art. 111 del Testo Unico di pubblica sicurezza, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento agli artt. 73 e 77 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con il ricorso in epigrafe.
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
Art. 1
Art. 2
(prevista dall'art. 1, comma 1)
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
Art. 1
Art. 1/bis
Art. 2
Art. 3
Art. 4
(prevista dall'articolo 1 comma 2)
(prevista dall'articolo 2, comma 1)
(prevista dall'articolo 3, comma 2)
(prevista dall'articolo 4, comma 1)
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
Art. 1-2.
Art. 3 (Disposizioni in materia di sistema informativo e di attrezzature techniche)
Art. 4
Art. 5 (Norme transitorie in materia di beni, di documenti amministrativi e di definizione di precedimenti amministrativi)
Art. 6 (Norme transitorie in materia di personale)
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
Art. 1
Art. 2-4.
Art. 5
Art. 6-13.
Art. 14
Art. 15
Art. 16-21.
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29 (Concorsi dirigenziali - Norma transitoria)
Art. 30 (Accesso alla carriera dirigenziale)
Art. 31
Art. 32 (Regolarizzazione di posizioni anomale)
Art. 33 (Personale traduttore-interprete - Norma transitoria)
Tabelle 24, 25 e 26
Modello
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
Art. 1
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
A Ordinamento della formazione professionale
B Formazione nel settore sanitario
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 settembre 1978, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 settembre 1979, n. 36
d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 marzo 1981, n. 8
e) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 21
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22
g) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 marzo 1989, n. 5
h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 giugno 1992, n. 22
i) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1993, n. 8
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Scuola per assistenti dentali alla poltrona [operatori tecnici])
Art. 3 (Collaborazione con i servizi sanitari)
Art. 4 (Organi della Scuola)
Art. 5 (Consiglio direttivo)
Art. 6 (Requisiti di ammissione)
Art. 7 (Criteri di selezione)
Art. 8 (Programma d'insegnamento)
Art. 9 (Obbligo di frequenza e assenze)
Art. 10 (Orario settimanale)
Art. 11 (Obbligo di assicurazione)
Art. 12 (Verifica del profitto)
Art. 13 (Scrutinio finale e esami di riparazione)
Art. 14 (Esame di diploma)
Art. 15 (Assenza giustificata)
Art. 16 (Diploma di abilitazione)
j) Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18
k) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 47
l) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 luglio 1999, n. 37
m) Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14
n) Decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46
o) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4 —
C Corsi di diploma nel settore sociale
D Riconoscimento delle qualifiche professionali
E Provvidenze per la formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
A Organizzazioni turistiche
B Provvidenze per il settore alberghiero
a) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 25
b) LEGGE PROVINCIALE 8 agosto 1991, n. 22
c) Legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8
C Agenzie di viaggio
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
a) LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. 59
b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 23
d) LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1980, n. 33
e) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 1989, n. 32
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
i) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1998, n. 3
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2001, n. 46
k) Legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Centro di consulenza e di documentazione)
Art. 4 (Coordinamento con le norme edilizie)
Art. 5 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati)
Art. 6 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico)
Art. 7 (Prescrizioni tecniche)
Art. 8 (Immobili soggetti a particolari vincoli)
Art. 9 (Accessibilità urbana e utilizzabilità dei mezzi di trasporto pubblico)
Art. 10 (Circolazione su strade in territori vincolati)
Art. 11 (Piano di adattamento per gli edifici pubblici della Provincia e degli enti pubblici locali)
Art. 12 (Norma transitoria)
Art. 13 (Sanzioni)
Art. 14-15
l) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 54
m) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 2000, n. 27
b) Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2001, n. 57
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
a) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
c) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
d) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
e) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
f) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
h) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
i) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
j) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
k) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
l) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
Art. 1 (Inquadramento nei ruoli provinciali e aumento delle unità negli stessi)
Art. 2 (Pianta organica del personale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica, e dell'ufficio medicina del lavoro)
Art. 3 (Opzione per il mantenimento dell'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario)
Art. 4 (Attribuzione nuovo stipendio)
Art. 5 (Iscrizione agli enti previdenziali ed assistenziali)
Art. 6 (Opzione per la posizione assicurativa in atto)
Art. 7 (Norme transitorie)
Art. 8-9.
Art. 10
ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
n) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
o) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
q) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
r) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
s) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
t) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
u) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
v) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
w) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
x) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10
y) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
z) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
z) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
a') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
b') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
d') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
e') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
f') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
g') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
h') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
i') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
j') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
k') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
l') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
m') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
n') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
o') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
p') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
A Masi chiusi
B Interventi a favore dell' agricoltura
a) Legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4
b) Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24
c) Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30
d) Legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83 —
e) Legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1
f) Legge provinciale 11 novembre 1974, n. 20
g) Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2
h) Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
i) Legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12
j) Legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24
k) Legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29
l) Legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8
m) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 7
Disposizioni generali
Intervento a favore di cooperative agricole e di loro consorzi
Interventi a favore di titolari di aziende agricole
Disposizioni finali
n) Legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31
o) Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5
Art. 1-7.
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11 (Aiuti straordinari a favore di imprenditori agricoli)
Art. 12
Art. 13
p) Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 —
q) Legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18
r) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11
s) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
l') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1997, n. 2
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
E Zootecnia
F Igiene dei prodotti alimentari
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Delibera 13 gennaio 2015, n. 29
Delibera 27 gennaio 2015, n. 94
Delibera 27 gennaio 2015, n. 106
Delibera 3 febbraio 2015, n. 128
Delibera 3 febbraio 2015, n. 130
Delibera 3 febbraio 2015, n. 134
Delibera 10 febbraio 2015, n. 166
Delibera 24 febbraio 2015, n. 207
Delibera 3 marzo 2015, n. 229
Delibera 10 marzo 2015, n. 275
Delibera 17 marzo 2015, n. 299
Delibera 24 marzo 2015, n. 347
Delibera 24 marzo 2015, n. 351
Delibera 31 marzo 2015, n. 394
Delibera 14 aprile 2015, n. 419
Delibera 14 aprile 2015, n. 423
Delibera 14 aprile 2015, n. 435
Delibera 21 aprile 2015, n. 470
Delibera 28 aprile 2015, n. 486
Allegato
Ambito di applicazione
Riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica “internazionale”, “nazionale” e “provinciale”
Caratteristiche delle diverse tipologie di manifestazioni fieristiche
Caratteristiche dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi
Calendario delle manifestazioni fieristiche
Allegato A
Delibera 28 aprile 2015, n. 505
Delibera 5 maggio 2015, n. 524
Delibera 5 maggio 2015, n. 532
Delibera 12 maggio 2015, n. 543
Delibera 12 maggio 2015, n. 558
Delibera 19 maggio 2015, n. 573
Delibera 9 giugno 2015, n. 651
Delibera 9 giugno 2015, n. 699
Allegato A
Ambito di applicazione
Scopo delle attività
Destinatari
Durata dei tirocini
Tutor e persona di riferimento
Svolgimento dei tirocini
Assicurazioni
Delibera 16 giugno 2015, n. 703
Delibera 16 giugno 2015, n. 712
Delibera 16 giugno 2015, n. 713
Delibera 16 giugno 2015, n. 714
Delibera 16 giugno 2015, n. 721
Delibera 16 giugno 2015, n. 733
Delibera 16 giugno 2015, n. 734
Delibera 23 giugno 2015, n. 743
Delibera 30 giugno 2015, n. 784
Delibera 30 giugno 2015, n. 796
Delibera 7 luglio 2015, n. 808
Delibera 7 luglio 2015, n. 816
Delibera 14 luglio 2015, n. 830
Delibera 14 luglio 2015, n. 832
Delibera 14 luglio 2015, n. 834
Delibera 28 luglio 2015, n. 869
Delibera 28 luglio 2015, n. 873
Delibera 28 luglio 2015, n. 890
Delibera 11 agosto 2015, n. 923
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Delibera 25 agosto 2015, n. 990
2014
2013
2012
2011
Delibera N. 11 del 17.01.2011
Delibera 24 gennaio 2011, n. 50
Delibera N. 86 del 24.01.2011
Delibera N. 372 del 14.03.2011
Delibera N. 423 del 14.03.2011
Delibera 21 marzo 2011, n. 435
Delibera N. 474 del 21.03.2011
Delibera N. 601 del 11.04.2011
Delibera N. 683 del 21.04.2011
Delibera N. 742 del 09.05.2011
Delibera N. 743 del 09.05.2011
Delibera N. 786 del 16.05.2011
Delibera N. 849 del 23.05.2011
Delibera N. 850 del 23.05.2011
Delibera N. 859 del 23.05.2011
Delibera N. 860 del 23.05.2011
Delibera 30 maggio 2011, n. 892
Delibera N. 932 del 20.06.2011
Delibera N. 934 del 20.06.2011
Delibera N. 974 del 20.06.2011
Delibera 27 giugno 2011, n. 998
Delibera 27 giugno 2011, n. 1015
Delibera 4 luglio 2011, n. 1020
Delibera N. 1094 del 18.07.2011
Delibera 8 agosto 2011, n. 1189
Delibera 6 settembre 2011, n. 1356
Delibera 19 settembre 2011, n. 1429
Delibera 26 settembre 2011, n. 1445
Delibera 10 ottobre 2011, n. 1537
Delibera 24 ottobre 2011, n. 1605
Delibera 14 novembre 2011, n. 1715
Delibera 28 novembre 2011, n. 1825
Delibera 28 novembre 2011, n. 1835
Delibera 5 dicembre 2011, n. 1898
Delibera 12 dicembre 2011, n. 1906
Delibera 19 dicembre 2011, n. 2006
Allegato
Allegato A
Delibera 19 dicembre 2011, n. 2007
Delibera 30 dicembre 2011, n. 2025
Delibera 30 dicembre 2011, n. 2031
Delibera 30 dicembre 2011, n. 2081
Delibera 30 dicembre 2011, n. 2087
2010
2009
2008
Delibera N. 31 del 07.01.2008
Delibera N. 53 del 21.01.2008
Delibera N. 229 del 28.01.2008
Delibera N. 247 del 28.01.2008
Delibera N. 307 del 04.02.2008
Delibera N. 333 del 04.02.2008
Delibera N. 384 del 11.02.2008
Delibera 11 febbraio 2008, n. 409
Delibera N. 475 del 18.02.2008
Delibera N. 486 del 18.02.2008
Delibera N. 703 del 03.03.2008
Delibera N. 723 del 10.03.2008
Delibera N. 733 del 10.03.2008
Delibera N. 734 del 10.03.2008
Delibera N. 864 del 17.03.2008
Delibera N. 987 del 25.03.2008
Delibera N. 1022 del 31.03.2008
Delibera N. 1069 del 31.03.2008
Delibera N. 1187 del 14.04.2008
Delibera N. 1216 del 14.04.2008
Delibera N. 1247 del 14.04.2008
Delibera N. 1283 del 21.04.2008
Delibera N. 1378 del 28.04.2008
Delibera N. 1589 del 13.05.2008
Delibera N. 1677 del 19.05.2008
Delibera N. 1855 del 03.06.2008
Delibera N. 1863 del 03.06.2008
Delibera N. 1872 del 03.06.2008
Delibera N. 2046 del 16.06.2008
Delibera N. 1188 del 14.04.2008
Delibera 16 giugno 2008, n. 2112
Delibera N. 2151 del 16.06.2008
Delibera N. 2180 del 23.06.2008
Delibera N. 1365 del 28.04.2008
Delibera N. 2300 del 30.06.2008
Delibera N. 2320 del 30.06.2008
Delibera N. 2417 del 07.07.2008
Delibera N. 2452 del 07.07.2008
Delibera N. 2496 del 14.07.2008
Delibera N. 2769 del 28.07.2008
Delibera N. 2828 del 10.08.2008
Delibera N. 3128 del 01.09.2008
Delibera N. 3295 del 15.09.2008
Delibera N. 3346 del 15.09.2008
Delibera N. 3393 del 22.09.2008
Delibera N. 3566 del 06.10.2008
Delibera N. 3626 del 06.10.2008
Delibera N. 3851 del 20.10.2008
Delibera N. 3990 del 03.11.2008
Delibera 10 novembre 2008, n. 4108
Delibera N. 4136 del 10.11.2008
Delibera N. 4172 del 10.11.2008
Delibera N. 4213 del 10.11.2008
Delibera N. 4251 del 17.11.2008
Delibera 9 dicembre 2008, n. 4617
Delibera N. 4678 del 09.12.2008
Delibera Nr. 4688 vom 09.12.2008
Delibera N. 4709 del 15.12.2008
Delibera N. 4722 del 15.12.2008
Delibera N. 4732 del 15.12.2008
2007
2006
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1993
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1990
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
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1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
Corte costituzionale - Ordinanza N. 95 del 14.04.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 151 del 27.06.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 01.07.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 166 del 01.07.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 14.07.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 195 del 15.07.1986
Corte costituzionale - Ordinanza N. 245 del 18.11.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 294 del 31.12.1986
Corte costituzionale - Ordinanza N. 305 del 31.12.1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
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1998
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1996
1995
1994
1993
05/04/1993 - Delibera 5 aprile 1993, n. 1725
19/01/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 6 del 19.01.1993
26/03/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 26.03.1993
29/04/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 29.04.1993
05/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 05.05.1993
05/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 218 del 05.05.1993
07/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 07.05.1993
01/06/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 260 del 01.06.1993
15/07/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 316 del 15.07.1993
28/07/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 28.07.1993
14/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 438 del 14.12.1993
31/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 496 del 31.12.1993
31/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 497 del 31.12.1993
11/11/1993 - Deliberazione del Consiglio provinciale 11 novembre 1993, n. 12
09/03/1993 - Deliberazione del Consiglio provinciale 9 marzo 1993, n. 3
12/05/1993 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4 —
25/10/1993 - Deliberazione della giunta provinciale 25 ottobre 1993, n. 6526
21/04/1993 - Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
06/07/1993 - Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290
06/07/1993 - Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291
14/01/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 gennaio 1993, n. 1
22/03/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 marzo 1993 , n. 10
06/04/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 1993, n. 11
28/04/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1993, n. 12 —
03/05/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 13
03/05/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 14
08/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 giugno 1993, n. 15
14/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1993, n. 17
14/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1993, n. 18
17/06/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1993, n. 19 —
15/01/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 gennaio 1993, n. 2
23/06/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20 —
23/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 21
05/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 22
05/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 23
05/07/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 24
08/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1993, n. 25
13/07/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 luglio 1993, n. 26
25/01/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 gennaio 1993, n. 3
28/01/1993 - Legge provinciale 28 gennaio 1993, n. 2
28/01/1993 - Legge provinciale 28 gennaio 1993, n. 3
11/02/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 febbraio 1993, n. 5
19/02/1993 - Legge provinciale 19 febbraio 1993 , n. 4
24/02/1993 - Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5
24/02/1993 - Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6
25/02/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 1993, n. 6
02/03/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 marzo 1993, n. 7
04/03/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1993, n. 8
19/03/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 marzo 1993, n. 9
06/04/1993 - Legge provinciale 6 aprile 1993, n. 7
20/04/1993 - LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
09/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 giugno 1993, n. 32/VI/32
01/07/1993 - Legge provinciale 1° luglio 1993, n. 10
01/07/1993 - LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 12
22/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 luglio 1993, n. 27
23/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1993, n. 28
12/08/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 agosto 1993, n. 30
31/08/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1993, n. 33
07/09/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 settembre 1993, n. 34
09/09/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
23/09/1993 - Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2
05/10/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 ottobre 1993, n. 36
08/10/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 ottobre 1993, n. 37
13/10/1993 - Legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15
13/10/1993 - Legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 16
26/10/1993 - Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18
03/11/1993 - Legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19
10/11/1993 - Legge provinciale 10 novembre 1993, n. 20
10/11/1993 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 21
10/11/1993 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
15/11/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 novembre 1993, n. 40
19/11/1993 - Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 24
03/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 41
03/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 42
03/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 43
07/12/1993 - Legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25
07/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 dicembre 1993, n. 44
09/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 dicembre 1993, n. 45
16/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 dicembre 1993, n. 46
17/12/1993 - Legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 26
21/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1993, n. 47
27/12/1993 - Legge provinciale 27 dicembre 1993, n. 28
19/11/1993 - Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 —
26/08/1993 - LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1993, n. 14 —
26/10/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1993, n. 38
02/07/1993 - LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1993, n. 13 —
26/01/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4
01/07/1993 - Legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11
08/01/1993 - LEGGE PROVINCIALE 8 gennaio 1993, n. 1 —
06/04/1993 - Legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8
22/10/1993 - Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
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