Pubblicata nel B.U. 4 febbraio 1975, n. 8.
(1) Entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge vengono accettate domande per ottenere i premi di cui all'articolo 2, lettera c), anche se presentate dopo la scadenza del termine di tre mesi dalla nascita del soggetto di cui al terzo comma dell'articolo 8 della presente legge, per bovini nati comunque non prima dell'1° settembre 1974. 9)
Inserito dall'art. 5 rispettivamente dall'art. 6 della L.P. 12 luglio 1975, n. 32.