(1) L’articolo 3 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, e successive modifiche, è così modificato:
- al comma 1 le parole: “presso la Ripartizione provinciale Lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “presso il Dipartimento provinciale Diritto allo studio, Cultura tedesca e Integrazione”;
- al comma 2 la parola: “immigrazione” è sostituita dalla seguente: “integrazione”.
(2) L’articolo 4 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, è così modificato:
- nella rubrica la parola “immigrazione” è sostituita dalla seguente: “integrazione”;
- al comma 1 le parole: “immigrazione” e “Consulta provinciale per l'immigrazione” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “integrazione” e “Consulta provinciale per l’integrazione”.
(3) Al comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, le parole: “la Ripartizione provinciale Lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano”.
(4) Il comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, è così sostituito:
“3. Le modalità di designazione della persona responsabile del Centro di tutela sono stabilite con la procedura di cui all’articolo 18, comma 2, lettera e), del regolamento interno del Consiglio provinciale.”
(5) Al comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere:
“f) vigila sull'applicazione nel territorio provinciale delle convenzioni internazionali ed europee a tutela delle vittime delle discriminazioni e per garantire la parità di trattamento, con particolare riferimento alla direttiva n. 2000/78/CE;
g) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti umani e della pari dignità sociale;
h) sviluppa iniziative per sensibilizzare sulla parità di trattamento e sul principio di non discriminazione;
i) raccoglie le segnalazioni di eventuali violazioni, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti;
j) partecipa alle azioni e ai programmi locali, nazionali e comunitari per la promozione dei diritti all'uguaglianza;
k) collabora con le altre istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali nonché con gli enti privati attivi nel campo del contrasto alle discriminazioni ed iscritti nel registro delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.”
(6) L’articolo 6 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, e successive modifiche, è così modificato:
- nella rubrica le parole: “Consulta provinciale per l’immigrazione” sono sostituite dalle seguenti: “Consulta provinciale per l’integrazione”;
- al comma 1 le parole: “Consulta provinciale per l’immigrazione” sono sostituite dalle seguenti: “Consulta provinciale per l’integrazione”;
- alla lettera a) del comma 2 le parole: “al fenomeno migratorio” sono sostituite dalle seguenti: “all’integrazione”;
- alla lettera c) del comma 2 la parola: “immigrazione” è sostituita dalla seguente: “integrazione”;
- alla lettera a) del comma 3 la parola: “immigrazione” è sostituita dalla seguente: “integrazione”.
(7) Al comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, la parola: “immigrazione” è sostituita dalla seguente: “integrazione”.
(8) Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Provincia.