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In vigore al: 30/06/2015

b) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 91)
Pianta organica e regolamento organico del personale del consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

1)

Pubblicato nel B.U. 12 dicembre 1989, n. 53.

Art. 1

(1) Al personale del Consiglio provinciale si applicano, in quanto non contrastanti col presente Regolamento, le norme per i dipendenti dell'Amministrazione provinciale, vigenti in materia di ordinamento delle carriere, stato giuridico e trattamento economico.

Art. 1/bis

(1) Per effetto dell'articolo 1 del Regolamento organico del personale del Consiglio provinciale e fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 2, gli accordi sindacali previsti dalla legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6, per i dipendenti dell'Amministrazione provinciale, trovano applicazione anche per i dipendenti del Consiglio provinciale. Essi vengono recepiti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

(2) Al fine di attuare e garantire la necessaria autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio provinciale, può essere stipulato tra il Consiglio provinciale ed il personale da esso dipendente, un apposito accordo di comparto nel rispetto dei principi e limiti fissati negli accordi quadro e intercompartimentale.

(3) Mediante l'accordo di cui al comma 2 possono essere disciplinati i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

  • a)  carichi di lavoro ed altre misure volte ad assicurare l' efficienza dei servizi;
  • b)  distribuzione e procedimento di rispetto dell' orario di lavoro;
  • c)  formazione ed aggiornamento del personale;
  • d)  identificazione e modificazione dei profili professionali, loro ascrizione alle qualifiche funzionali nonché fissazione dei requisiti per la mobilità verticale e orizzontale;
  • e)  determinazione di particolari indennità o compensi per mansioni, maggiore responsabilità, rischio o carichi di lavoro non già retribuiti attraverso i normali stipendi.

(4) Le delegazioni incaricate delle trattative per la definizione dell'accordo sono composte, per il Consiglio provinciale, dal Presidente del Consiglio ed un altro membro dell'Ufficio di presidenza designato dall'Ufficio di presidenza stesso nonché, per il personale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6, tra il personale del Consiglio provinciale, nonché da due dipendenti eletti dal personale stesso a scrutinio segreto.

(5) Raggiunta l'intesa su un'ipotesi di accordo, l'Ufficio di presidenza autorizza il Presidente del Consiglio alla sottoscrizione dell'accordo che, per quanto riguarda il personale, è sottoscritto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui al comma 4.

(6) In caso di determinazione negativa da parte dell'Ufficio di presidenza, le parti formulano entro 30 giorni una nuova ipotesi di accordo, alla quale si applica la procedura di cui al precedente comma 5.

(7) Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo la disciplina risultante dall'accordo stesso è resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio provinciale che viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(8) L'accordo di comparto di cui sopra ha la stessa durata degli accordi sindacali di cui al comma 1 ed, alla data di scadenza dell'accordo, la relativa disciplina conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo accordo. 2)

2)

L'art. 1/bis è stato inserito con D.C.P. 9 marzo 1993, n. 3.

Art. 2

(1) Tutti i provvedimenti concernenti l'instaurazione, la modificazione e l'estinzione del rapporto d'impiego, attribuiti dall'ordinamento del personale dell'Amministrazione provinciale alla Giunta provinciale, sono adottati per il personale del Consiglio dall'Ufficio di presidenza.

(2) Gli altri provvedimenti in materia di personale, emandati alla competenza del Presidente della giunta provinciale, sono emanati, con la forma del decreto, dal Presidente del Consiglio provinciale.

(3) All'Ufficio di presidenza competono, inoltre, le attribuzioni che per il personale dell'Amministrazione provinciale spettano al Consiglio di amministrazione.

(4) Quando l'Ufficio di presidenza si riunisce in funzione di Consiglio di amministrazione, esso è integrato da un rappresentante del personale, liberamente eletto da quest'ultimo a scrutinio segreto, a meno che, per quanto applicabile, non venga istituito ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11 un Consiglio per l'organizzazione ed il personale. L'Ufficio di presidenza è autorizzato ad istituire, se lo ritiene opportuno, con propria deliberazione detto Consiglio nonché a determinarne la composizione e le competenze.

Art. 3

(1) Presso la Presidenza del Consiglio provinciale è costituita una Commissione di disciplina per il personale, nominata con decreto del Presidente del Consiglio provinciale. Essa si compone:

  • a)  di un magistrato, che la preside, designato dal Presidente del Tribunale di Bolzano;
  • b)  di un membro dell' Ufficio di presidenza, designato dall'Ufficio stesso;
  • c)  di un rappresentante del personale, da quest' ultimo liberamente eletto a scrutinio segreto.

(2) Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate dal consigliere provinciale segretario, più giovane, dell'Ufficio di presidenza.

Art. 4

(1) Il numero, il grado e la qualifica, con i rispettivi valori parametrici, degli impiegati addetti agli uffici del Consiglio provinciale risultano dalla pianta organica del personale, di cui alla tabella allegata al presente Regolamento.

Art. 5

(1) Al ragioniere-economo del Consiglio provinciale spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, una indennità di rischio, non pensionabile, per maneggio denaro, fino alla misura del 10% dello stipendio iniziale previsto per il grado rivestito.

(2) Ai traduttori simultanei ed interpreti che assistono alle sedute del Consiglio provinciale nonché alle sedute degli organi collegiali amministrativi e politici del Consiglio provinciale, spetta per l'effettivo svolgimento della propria attività, in aggiunta al normale trattamento economico, un compenso secondo le modalità e la misura stabilite dal Presidente del Consiglio provinciale sentito l'ufficio di Presidenza.

Art. 6

(1) Alle dirette dipendenze rispettivamente del/della Presidente, di ciascuno dei/ciascuna delle due Vicepresidenti nonché, in forma congiunta, dei tre segretari questori/delle tre segretarie questore può essere posto un segretario particolare/posta una segretaria particolare. Agli incarichi in questione si applica, salvo quanto previsto al comma 2, la disciplina di cui all'articolo 15 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche.

(2) L'incarico di segretario/segretaria particolare dei tre segretari questori/delle tre segretarie questore viene conferito su indicazione nominativa congiunta dei medesimi/ delle medesime e la sua durata corrisponde alla durata in carica dei segretari questori/delle segretarie questore. Nel caso che anche uno solo dei segretari questori/una sola delle segretarie questore cessi, per qualsiasi causa, anticipatamente dalla carica, cessa anche l'incarico del segretario/della segretaria particolare in servizio, a meno che il/la subentrante non acconsenta/i/le subentranti non acconsentano alla permanenza in servizio del segretario/della segretaria particolare. In caso contrario, l'incarico cessa il 30° giorno successivo a quello in cui si è svolta l'elezione suppletiva/si sono svolte le elezioni suppletive. 3)

3)

L'art. 6 è stato sostituito con D.C.P. 23 settembre 2003, n. 7.

Art. 7

(1) In materia di collocamento a riposo il personale femminile del Consiglio provinciale usufruisce dello stesso trattamento del rimanente personale.

(2) L'articolo 119 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, con successive modifiche ed integrazioni, è da applicarsi per analogia.

Art. 8

(1) Il personale proveniente dall'amministrazione dello Stato o da un ente pubblico viene inquadrato, in rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, nel ruolo organico del Consiglio provinciale, conservando la qualifica e l'anzianità di provenienza. Ad esso viene riconosciuto a tutti gli effetti l'intero servizio prestato presso l'ente di provenienza.

Art. 9 (Contingente di posti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali)

(1) Tenuto conto delle spese stanziate in bilancio e fermo restando la dotazione complessiva della pianta organica generale del personale del Consiglio provinciale, l'Ufficio di presidenza, sentito/a il/la rappresentante del personale, può ascrivere eventuali posti vacanti in singole qualifiche funzionali, in relazione alle esigenze dell'amministrazione, alla dotazione di altre qualifiche inferiori o superiori.

(2) La dotazione organica dei singoli profili professionali, nel rispetto delle dotazioni di ciascuna qualifica funzionale, è determinata, in relazione alle esigenze dell'amministrazione, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, sentito il/sentita la rappresentante del personale.

Art. 10 (Mobilità del personale tra l'Amministrazione provinciale ed il Consiglio provinciale: riconoscimento del servizio)

(1) Il personale di ruolo dell'Amministrazione provinciale può essere, con il suo consenso, trasferito nella pianta organica generale del personale del Consiglio provinciale. Esso è inquadrato, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento organico del personale del Consiglio provinciale medesimo, nel profilo professionale corrispondente o simile al profilo già attribuito presso l'Amministrazione provinciale. In sede di trasferimento è riconosciuto, a tutti gli effetti, il servizio prestato presso l'Amministrazione medesima o da questa riconosciuto.

(2) Al personale trasferito è comunque assicurato, in sede di inquadramento, un trattamento economico, tra quelli conseguibili per classi e scatti, di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Nella prima ipotesi la frazione di biennio maturata alla data del trasferimento è utile ai fini dell'attribuzione della successiva classe stipendiale o aumento periodico. 4)

PIANTA ORGANICA GENERALE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 5)

qualifica funzionale   profilo professionale          posti

VIII    esperto/esperta - settore legale e legislativo       5

VIII     esperto/esperta - settore amministrativo         5

VIII    traduttore/traduttrice-interprete          4

VIII     traduttore/traduttrice             3

VII    analista-sistemista-EDP             1

VI     assistente amministrativo/a per le relazioni pubbliche    1

VI     assistente amministrativo/a           5

VI     esperto/esperta EDP            1

VI     contabile              1

VI     geometra               1

V     operatore/operatrice tecnico/a           2

V     operatore/operatrice amministrativo/a e di segreteria    16

IV     assistente di segreteria             0

IV     autista-coadiutore/coadiutrice dei servizi generali consiliari     1

IV     coadiutore/coadiutrice dei servizi generali consiliari     7

II     addetto/addetta ai servizi generali consiliari       0

    giornalista               1

    totale                 54

4)

L'art. 10 è stato aggiunto con D.C.P. 11 novembre 1993, n. 12.

5)

La tabella è stata così sostituita con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 10 settembre 2003, n. 18.

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ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
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ActionActionb) Legge provinciale 27 settembre 1973, n. 57 
ActionActionc) Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 2
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4
ActionAction Art. 5-6
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ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 2 —
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1982, n. 39
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1988, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16 
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 7 maggio 1991, n. 14
ActionActionn) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7
ActionActiono) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2005, n. 6
ActionActionq) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
ActionActionr) Legge provinciale 13 maggio 2015, n. 4
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ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
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ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
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ActionActionXIX Caccia e pesca
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ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
ActionActionb) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 1/bis
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ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9 (Contingente di posti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali)
ActionActionArt. 10 (Mobilità del personale tra l'Amministrazione provinciale ed il Consiglio provinciale: riconoscimento del servizio)
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