(1) Al fine di favorire il ricambio generazionale e il contenimento delle spese di personale degli enti di cui all’articolo 1, la Giunta provinciale stabilisce il collocamento a riposo d’ufficio e la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro del personale con diritto a pensione tenendo conto dei seguenti criteri:
(2) In deroga al comma 1 trovano applicazione le specifiche disposizioni statali vigenti per la dirigenza medica e sanitaria.