(1) Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, è abrogato.
(2) La rubrica dell’articolo 4 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, è così sostituita: “Attribuzioni e funzioni del direttore di ripartizione”.
(3) Il comma 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, è abrogato.
(4) La rubrica dell’articolo 7 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, è così sostituita: “Selezione e nomina dei direttori di ripartizione”.