Sentenza 16 ottobre 2000, n. 300; Pres. Behmann da Giau - Est. Mosna
Nel procedimento di appalto di opere pubbliche, non occorre che la valutazione tecnica del direttore dei lavori per la verifica di offerte anomale richiesta dall'ente appaltante (nella specie, Provincia autonoma di Bolzano), sia redatta congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca, trattandosi di documento destinato solamente ad un organo della P.A., documento che non rientra tra le categorie di atti per la redazione dei quali l' art. 4 del D.P.R. 15 luglio 1988 n. 574 prescrive l'uso congiunto delle due lingue.
La mancanza nel provvedimento amministrativo delle indicazioni di cui all'art. 3 L. n. 241/90, relative al termine e all'autorità alla quale è possibile ricorrere, non inficia il provvedimento stesso, ma può avere come sola conseguenza la rimessione in termini per errore scusabile.
L'art. 9 della L.P. 22 ottobre 1993 n. 17, nel disciplinare il ricorso gerarchico contro atti amministrativi del Presidente della Giunta provinciale e di organi collegiali della Provincia, non prevede che l'Amministrazione indichi l'autorità giurisdizionale a cui è possibile ricorrere avverso il provvedimento, limitandosi unicamente a sancire l'obbligo dell'Amministrazione medesima di indicare, nel provvedimento soggetto a ricorso gerarchico, il termine e l'organo a cui ricorrere; diversamente dall'art. 3 della L. 241/90, ove, in mancanza di precisazione, è da ritenere che il generico termine di "autorità a cui è possibile ricorrere” usato dal legislatore, comprenda appunto anche l'autorità giudiziaria.
Ben può l'Amministrazione, nella sua discrezionalità, avvalersi di un soggetto estraneo per la valutazione di offerte anomale e fare proprio il parere da questi espresso, sussumendo il medesimo nel provvedimento mediante esplicito richiamo ad esso. In questo caso è da ritenersi sussistente una motivazione ob relationem, non essendo, a tal fine, necessario né che la motivazione cui si fa riferimento venga integralmente riportata, né che l'Amministrazione indichi le ragioni per le quali la motivazione richiamata viene condivisa e fatta propria.
La valutazione dell'anomalia dell'offerta va riferita al prezzo complessivo e non ad ogni singola posizione, per cui l'accertamento della mancata giustificazione dei prezzi di maggior incidenza è sufficiente a far ritenere anomala l'offerta.
Nel corso del procedimento per pubblici appalti, i proponenti di offerte particolarmente basse, che in base a criteri predeterminati si presumono sostanzialmente antieconomiche, e quindi anomale, possono bensì vincere – attraverso la procedura di verifica – la presunzione di poca serietà, restando però a loro carico l'onere della prova in ordine alla affidabilità e serietà dell'offerta: prova che deve essere particolarmente rigorosa, come rigorosa deve essere la valutazione delle giustificazioni da parte dell'Amministrazione. Invero, è comunque interesse primario dell'Amministrazione quello di evitare che un'offerta eccessivamente bassa ponga a rischio l'esatto e tempestivo adempimento delle prestazione da parte dell'offerente, con conseguenti gravi danni per la P.A., danni che possono essere di gran lunga superiori al risparmio perseguito con l'accettazione dell'offerta apparentemente più vantaggiosa.
Le operazioni relative al giudizio di verifica di offerte anomale costituiscono valutazioni aventi natura tecnico-discrezionale, attinenti al merito amministrativo e non sono quindi sindacabili dal Giudice amministrativo se non per aspetti di manifesta irrazionalità e di travisamento dei fatti.