(1) Per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, per le opere connesse e per le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché per le modifiche sostanziali degli impianti stessi, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Nel caso in cui la normativa provinciale preveda autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza provinciale, la realizzazione e l'esercizio di detti impianti sono assoggettati all'autorizzazione unica di cui all’articolo 1-bis.
(2) Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore del comune competente per territorio sono stabiliti in misura pari a: