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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 7 luglio 2010 , n. 91)
Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile

1)
Pubblicata nel B.U. 3 agosto 2010, n. 31.

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)      delibera sentenza

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano favorisce ed incentiva, in conformità alla politica energetica dell’Unione europea, l’uso razionale dell’energia, il risparmio energetico nonché l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

(2)  Per i fini di cui al comma 1 sono considerate rinnovabili le seguenti fonti energetiche non fossili: eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

massimeDelibera 1 luglio 2014, n. 771 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis
massimeCorte costituzionale - sentenza 3 dicembre 2012, n. 275 - Provincia di Trento - costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - ammissibilità di una disciplina statale semplificata per le autorizzazioni

Art. 1/bis (Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili)

(1)  La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica e potenziamento, il rifacimento totale o parziale e la riattivazione nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modifiche, nonché all’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche. 2)

2)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18.

Art. 1/ter (Procedura abilitativa semplificata per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico)

(1)  Per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, per le opere connesse e per le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché per le modifiche sostanziali degli impianti stessi, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Nel caso in cui la normativa provinciale preveda autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza provinciale, la realizzazione e l'esercizio di detti impianti sono assoggettati all'autorizzazione unica di cui all’articolo 1-bis.

(2)  Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore del comune competente per territorio sono stabiliti in misura pari a:

  1. 0,015 per cento delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione non superiore a 500 kW;
  2. 0,020 per cento delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione superiore a 500 kW. 3)
3)
L'art. 1/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18.

Art. 1/quater (Comunicazione inizio lavori per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili)

(1)  Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle norme in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e di tutela del paesaggio e delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modifiche, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, alle condizioni e modalità previste dalle linee guida. Fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche, il regime della comunicazione è esteso ai progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici. 4)

4)
L'art. 1/quater è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18.

Art. 1/quinquies (Flusso di informazioni)

(1)  Con frequenza bimestrale i comuni comunicano, per via telematica, alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio e all’Agenzia provinciale per l’ambiente le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati nonché le comunicazioni di inizio lavori pervenute, con indicazione del tipo di impianto e della localizzazione. 5)

5)
L'art. 1/quinquies è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18.

Art. 2 (Contributi)    delibera sentenza

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, può promuovere iniziative e erogare contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili e ai fini della divulgazione della conoscenza delle innovazioni nonché degli strumenti di pianificazione in questo ambito.

(2)  La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, può erogare contributi nella misura massima dell’80 per cento per la costruzione e l’ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti rinnovabili a favore di edifici rurali, prime abitazioni, edifici aziendali, rifugi e malghe, qualora questi non siano allacciati alla rete elettrica e non risulti realizzabile un allacciamento alla rete elettrica a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche.

(3)  La Provincia autonoma di Bolzano può inoltre erogare contributi nella misura massima dell’80 per cento alle imprese elettriche distributrici:

  1. nel caso siano colpite da calamità naturali;
  2. per nuovi allacciamenti, la sostituzione o il potenziamento di impianti di distribuzione nelle zone rurali;
  3. per l’interramento di linee aeree a media e bassa tensione;
  4. per l’allacciamento elettrico di malghe e rifugi, qualora non sussista una forma di approvvigionamento di energia elettrica più economica.

(4)  Per le spese ammesse a contributo superiori a 500.000 euro può essere concessa la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del contributo stesso.

(5)  Qualora le somme siano ammesse a contributo e già impegnate a carico del bilancio provinciale, la documentazione di spesa deve essere inoltrata entro il termine massimo di tre anni successivi a quello dell’esercizio cui l’impegno si riferisce, pena la decadenza dal contributo.

(6) I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o da altre leggi a carico del bilancio provinciale. 6)

(7)  Sono abrogati:

  1. la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, e successive modifiche;
  2. il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4;
  3. le lettere f) e g) del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche.
massimeDelibera 3 dicembre 2012, n. 1814 - Integrazioni e adattamenti alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1593 del 27. settembre 2010 ai sensi della decisione C(2012) 5048 del 25 luglio 2012 della Commissione europea - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi ai sensi della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 per interventi di utilizzo razionale dell’energia, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia (modificata con delibera n. 2007 del 27.12.2013)
massimeDelibera 26 novembre 2012, n. 1758 - Modifiche alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1803 del 08.11.2010 - Approvazione dei nuovi criteri per la concessione di contributi alle imprese elettriche distributrici
massimeDelibera 8 novembre 2010, n. 1804 - Approvazione dei nuovi criteri per la concessione e liquidazione di contributi per la costruzione e l'ampliamento nonché per il miglioramento dell'efficienza energetica di impianti idroelettrivi ai sensi della legge provinciale del 7 luglio 2010, n. 9
massimeDelibera N. 359 del 01.03.2010 - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 4 e 7 della Legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4 e articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 6, comma 4 della Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 per interventi di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 400 vom 27.12.2007 - Energiesparmaßnahmen - Zuschüsse für photovoltaische Anlagen -Landesgesetze können nicht durch Beschluss der Landesregierung außer Kraft gesetzt werden
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 403 del 17.09.2003 - Impianti idroelettrici - diniego di contributo provinciale - sentenza TAR - jus superveniens
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 28.05.2003 - Atto amministrativo - principio tempus regit actum e jus superveniens - contributi per impianti idroelettrici - termine del procedimento
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 367 vom 19.12.2001 - Finanzierung von Wasserkraftwerken - Aussetzung sine die der Beitragsleistungen mit einfachem Verwaltungsakt
massimeDelibera N. 3028 del 11.08.2000 - Approvazione di criteri per la concessione e liquidazione di contributi per la costruzione di impianti idroelettrici ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 43 del 21.02.2000 - Contributi per impianti idroelettrici - sospensione - limiti alla discrezionalità amministrativa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 494 del 18.11.1997 - Potere discrezionale della Giunta provinciale di finanziare impianti idroelettrici - limiti
6)
L'art. 2, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.

Art. 3 (Disposizione finanziaria)

(1)  Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell’esercizio 2010, derivanti dalla presente legge, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle UPB 23105, 23205 e 23210 del bilancio provinciale 2010, autorizzate per gli interventi di cui alle leggi abrogate dall’articolo 2, comma 7, lettere a), b) e c).

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.