(1) La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica e potenziamento, il rifacimento totale o parziale e la riattivazione nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modifiche, nonché all’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche. 2)