Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 29 giugno 2010, n. 26.
(1) La Provincia favorisce l’integrazione tra i soggetti economici che compongono le filiere agroalimentari corte dedicate alla ristorazione attraverso la promozione di accordi di filiera finalizzati alla valorizzazione e all’utilizzo nella ristorazione dei prodotti di prossimità.
(2) Le modalità di attuazione del comma 1 sono individuate nell’ambito del programma previsto dall’articolo 4.
(3) La Provincia promuove la costituzione delle filiere corte di cui al comma 1 nell’ambito delle misure di attuazione delle proprie leggi sugli incentivi alle imprese, facendovi specifico riferimento.