In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

j) Legge provinciale 16 giugno 2010 , n. 81)
Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole

1)

Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 29 giugno 2010, n. 26.

Art. 1 (Finalità)

(1) Al fine di favorire la conoscenza e l’utilizzo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, l’accesso diretto del consumatore al mercato delle produzioni agricole e agroalimentari nonché la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti legate al trasporto dei prodotti agricoli e agroalimentari, la Provincia autonoma di Bolzano promuove il consumo di prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità, di qualità riconosciuta e certificata, e biologici, nonché l’organizzazione di filiere corte dei prodotti agricoli e agroalimentari.

(2) La Provincia favorisce in particolare:

  1. l’educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo autosostenibile ed ecosostenibile;
  2. l’adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali, attraverso la conoscenza e il consumo di prodotti alimentari e agroalimentari ottenuti nel rispetto della salute e dell’ambiente e legati alla tradizione e alla cultura del territorio provinciale;
  3. la diffusione di informazioni sugli aspetti storici, culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio d’origine.

(3) La Provincia, nell’ambito delle proprie politiche di settore, promuove inoltre il consumo di prodotti geneticamente non modificati.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai sensi di questa legge si intende per:

  1. „prodotti di prossimità”: i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana, esenti da organismi geneticamente modificati, che rientrano nelle seguenti categorie:
    1. “prodotti di qualità”: i prodotti di cui all’articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12;
    2. “prodotti tradizionali”: i prodotti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
    3. “prodotti stagionali”: i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione, a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;
  2. “filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari”: circuiti brevi di produzione-consumo basati su un rapporto diretto tra produttori e consumatori, singoli o organizzati;
  3. “servizi di ristorazione collettiva pubblica”: i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica e universitaria, i servizi di ristorazione ospedaliera e delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e altre categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici, da società private o da soggetti di diritto privato in regime di convenzione;
  4. luogo di produzione: la provenienza dei prodotti alimentari, dei prodotti vegetali, degli animali da allevamento e del latte.

Art. 3 (Interventi)

(1) Per il conseguimento delle finalità previste dall’articolo 1 la Provincia interviene per:

  1. incentivare l’utilizzo, nell’ambito dei servizi di ristorazione collettiva pubblica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione, di prodotti di prossimità secondo quanto stabilito dal programma previsto dall’articolo 4;
  2. promuovere l’utilizzo di prodotti di prossimità da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell’ambito del territorio provinciale;
  3. assicurare la vendita all’interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali di prodotti alimentari e di bevande conformi alle caratteristiche e alle tipologie individuate nel programma previsto dall’articolo 4;
  4. favorire l’incremento della vendita di prodotti di prossimità nonché altre misure di sviluppo della filiera corta;
  5. promuovere, in collaborazione con le autorità sanitarie competenti, percorsi didattici, formativi e informativi di educazione alimentare e di orientamento al consumo;
  6. promuovere, in collaborazione con i comuni, le comunità comprensoriali e gli operatori del settore, la conoscenza dei prodotti di prossimità, in particolare attraverso l’interscambio con altre realtà regionali, nonché la diffusione di corretti modelli alimentari.

Art. 4 (Programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare)

(1) Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei comuni, approva il programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare, di seguito definito “programma”.

(2) Il programma, avente durata triennale, provvede a:

  1. definire le linee generali di promozione dell’orientamento dei consumi e dell’educazione alimentare;
  2. individuare i criteri di attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 con riguardo all’utilizzo di prodotti di prossimità nell’ambito dei servizi di ristorazione collettiva pubblica;
  3. individuare le caratteristiche e le tipologie dei prodotti alimentari e delle bevande che possono essere venduti all’interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
  4. stabilire le modalità di attuazione dei controlli per l’accertamento delle infrazioni alle disposizioni della presente legge.

Art. 5 (Utilizzo dei prodotti di prossimità nei servizi di ristorazione collettiva pubblica)

(1) I servizi di ristorazione collettiva pubblica sono resi garantendo che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti di prossimità.

(2) Il programma previsto dall’articolo 4 individua la percentuale minima di prodotti di prossimità che deve essere utilizzata nell’ambito dei servizi di ristorazione collettiva pubblica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.

(3) La percentuale prevista dal comma 2 può essere distinta anche per prodotti o categorie di prodotti. La percentuale può essere rapportata al valore dei prodotti o di singole categorie di prodotti agricoli e agroalimentari, o ad altri indicatori previsti dal programma. La percentuale può altresì essere fissata in modo differenziato per le diverse tipologie di servizio.

(4) Il programma può prevedere anche criteri e modalità per assicurare, nell’ambito delle procedure di appalto di forniture o di servizi, punteggi aggiuntivi alle offerte che prevedono l’impiego nella preparazione dei pasti di quantitativi superiori alle misure minime stabilite ai sensi del comma 2.

Art. 6 (Contributi)

(1) La Provincia può concedere specifici contributi ai soggetti privati che gestiscono i servizi di ristorazione collettiva pubblica, secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale.

(2) Il comma 1 si applica anche per sostenere l’utilizzo di prodotti adatti a essere somministrati a persone affette da allergie e intolleranze di origine alimentare.

Art. 7 (Promozione dei prodotti di prossimità nei servizi di ristorazione privata e di ospitalità)

(1) La Provincia può stipulare accordi con soggetti esercenti attività di ristorazione privata operanti sul territorio provinciale, con particolare riferimento ai soggetti proprietari o gestori di rifugi alpini ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, ovvero di malghe che offrono servizi di ristorazione ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, o del decreto del presidente della Provincia 22 luglio 1998, n. 19, al fine di favorire la conoscenza e l’utilizzo di prodotti di prossimità.

Art. 8 (Vendita di prodotti alimentari nelle scuole)

(1) Nelle istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Bolzano è ammessa la vendita esclusivamente di prodotti alimentari conformi a quanto stabilito nel programma previsto dall’articolo 4.

Art. 9 (Costituzione di filiere corte dedicate alla ristorazione)

(1) La Provincia favorisce l’integrazione tra i soggetti economici che compongono le filiere agroalimentari corte dedicate alla ristorazione attraverso la promozione di accordi di filiera finalizzati alla valorizzazione e all’utilizzo nella ristorazione dei prodotti di prossimità.

(2) Le modalità di attuazione del comma 1 sono individuate nell’ambito del programma previsto dall’articolo 4.

(3) La Provincia promuove la costituzione delle filiere corte di cui al comma 1 nell’ambito delle misure di attuazione delle proprie leggi sugli incentivi alle imprese, facendovi specifico riferimento.

Art. 10 (Informazioni e formazione)

(1) La Provincia promuove azioni didattiche, formative e informative di educazione alimentare e di orientamento al consumo, secondo criteri e modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale.

(2) Per le finalità del comma 1 la Provincia, in particolare:

  1. favorisce l’accesso alle informazioni in materia di produzioni e consumi alimentari da parte dei cittadini singoli o associati;
  2. promuove percorsi di educazione alimentare tesi a sviluppare in modo coordinato attività didattiche, formative e informative;
  3. promuove, anche in collaborazione con scuole, università e istituti specializzati e con l’azienda sanitaria provinciale, percorsi formativi e di aggiornamento professionale rivolti ai soggetti operanti nel campo della ristorazione, dell’alimentazione, dell’educazione alimentare, della produzione agroalimentare e della distribuzione;
  4. promuove iniziative per la creazione di percorsi di educazione alimentare e di consumo consapevole e per la diffusione di informazioni sugli aspetti storici, culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio d’origine.

(3) La Provincia, in collaborazione con i comuni, le comunità comprensoriali e gli operatori del settore, promuove l’organizzazione di manifestazioni destinate a favorire la conoscenza degli aspetti qualitativi dei prodotti agricoli e agroalimentari e della cultura enogastronomica, in particolare attraverso l’interscambio con altre realtà regionali.

(4) L’utilizzazione di prodotti di prossimità nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti d’informazione agli utenti dei servizi.

(5) I soggetti che beneficiano dei finanziamenti previsti dall’articolo 6 forniscono agli utenti, con le modalità previste dalla disciplina attuativa di tali disposizioni, materiali informativi di educazione alimentare concernenti gli aspetti qualitativi e i valori nutrizionali dei prodotti consumati.

Art. 11 (Disposizioni in materia di istruzione)

(1) I piani di studio provinciali del primo e secondo ciclo d’istruzione assicurano lo studio delle caratteristiche storiche, produttive, economiche e ambientali dell’agricoltura territoriale, con particolare riferimento alle caratteristiche organolettiche e salutistiche dei prodotti agricoli.

Art.12 (Disposizioni finanziarie)

(1) La presente legge non comporta spese a carico dell’esercizio finanziario in corso.

(2) La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.

Art. 13 (Efficacia e applicabilità)

(1) Gli effetti della presente legge e del programma previsto all’articolo 4 sono sospesi fino all’avvenuta pubblicazione della comunicazione dell’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato della CE. La presente legge e il programma di cui all’articolo 4 vengono applicati comunque non prima del 1° gennaio 2011.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionA Masi chiusi
ActionActionB Interventi a favore dell' agricoltura
ActionActionC Bonifica e ricomposizione fondiaria
ActionActionD Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
ActionActionE Zootecnia
ActionActionF Igiene dei prodotti alimentari
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. 55
ActionActionb) Legge provinciale 30 marzo 1988, n. 12
ActionActionc) Legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
ActionActiond) Legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 2003, n. 3 —
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2003, n. 10
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 maggio 2003, n. 18
ActionActionh) Legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22
ActionActionj) Legge provinciale 16 giugno 2010 , n. 8
ActionActionArt. 1 (Finalità)
ActionActionArt. 2 (Definizioni)
ActionActionArt. 3 (Interventi)
ActionActionArt. 4 (Programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare)
ActionActionArt. 5 (Utilizzo dei prodotti di prossimità nei servizi di ristorazione collettiva pubblica)
ActionActionArt. 6 (Contributi)
ActionActionArt. 7 (Promozione dei prodotti di prossimità nei servizi di ristorazione privata e di ospitalità)
ActionActionArt. 8 (Vendita di prodotti alimentari nelle scuole)
ActionActionArt. 9 (Costituzione di filiere corte dedicate alla ristorazione)
ActionActionArt. 10 (Informazioni e formazione)
ActionActionArt. 11 (Disposizioni in materia di istruzione)
ActionActionArt.12 (Disposizioni finanziarie)
ActionActionArt. 13 (Efficacia e applicabilità)
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico