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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 8 febbraio 2010 , n. 41)
Istituzione e disciplina del consiglio dei comuni

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Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 febbraio 2010, n. 8.

Art. 6 (Parere obbligatorio del Consiglio)

(1) Il Consiglio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge e sui disegni di legge, sui regolamenti provinciali, sugli atti amministrativi generali, quando essi riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale. Il Consiglio esprime altresì parere obbligatorio sui piani e programmi provinciali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici nonché lo sviluppo socio-economico, se riguardano gli interessi dei comuni. In relazione ai disegni di legge di iniziativa della Giunta, il parere è richiesto prima dell’approvazione definitiva dei medesimi da parte della Giunta. Per i disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale, il parere è richiesto con riguardo alle sole linee di impostazione della manovra di bilancio e ai contenuti del disegno di legge finanziaria riguardanti gli enti locali. Il presidente del Consiglio o un suo delegato, qualora ne faccia richiesta, è sentito dalla commissione del Consiglio provinciale competente per la trattazione dei progetti di legge, dei disegni di legge e degli altri atti di cui al presente comma.

(2) Prima della loro approvazione definitiva, sono comunicati al Consiglio gli atti di cui al comma 1 che, già sottoposti all’esame di detto organo, sono stati successivamente oggetto di sostanziali modificazioni nel corso del procedimento.

(3) La segreteria del Consiglio provinciale o la segreteria della Giunta provinciale trasmettono al Consiglio i progetti degli atti di cui al comma 1 per il parere. I pareri sono resi dal Consiglio entro 30 giorni dalla richiesta, salvo quanto diversamente stabilito dal regolamento interno del Consiglio provinciale. Il termine può essere elevato su richiesta motivata del presidente del Consiglio ovvero ridotto per ragioni di urgenza prospettate dal Consiglio provinciale o dalla Giunta provinciale. Decorso il termine, si prescinde dal parere.

(4) Nel caso in cui il parere in ordine a progetti di legge o disegni di legge risultasse obbligatorio o tale lo ritenga il Consiglio e fosse negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la commissione legislativa, prima di giungere alla votazione finale del progetto di legge o del disegno di legge deve motivatamente deliberare di non seguire il parere. La segreteria del Consiglio provinciale trasmette al Consiglio per la discussione in aula, oltre al parere del Consiglio dei comuni, anche la suddetta delibera della commissione legislativa. Dell’eventuale delibera della commissione legislativa deve altresì essere informato il Consiglio dei comuni.

(5) Nel caso in cui il parere in ordine a regolamenti provinciali o ad atti amministrativi risultasse obbligatorio o tale lo ritenga il Consiglio e fosse negativo o condizionato all’accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta provinciale, all’atto di approvazione dei provvedimenti deve specificamente motivare il discostamento dal parere del Consiglio, informandolo di conseguenza.