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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 8 febbraio 2010 , n. 41)
Istituzione e disciplina del consiglio dei comuni

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 febbraio 2010, n. 8.

Art. 5 (Organizzazione e funzionamento del Consiglio)

(1) Il Consiglio ha autonomia normativa e organizzativa, e opera in posizione di indipendenza funzionale.

(2) Il Consiglio adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

(3) Salvo quanto stabilito dalla presente legge, il regolamento disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni nonché le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori, ivi comprese le modalità per lo svolgimento di consultazioni della generalità dei comuni.

(4) Il Consiglio, con votazioni separate e a maggioranza assoluta dei componenti, elegge tre vicepresidenti, appartenenti, rispettivamente, al gruppo linguistico tedesco, al gruppo linguistico italiano e al gruppo linguistico ladino. Il vicepresidente appartenente al gruppo linguistico italiano è proposto dai componenti designati dal comune capoluogo.

(5) Il regolamento può prevedere la costituzione di un ufficio di presidenza e di commissioni interne; può prevedere casi nei quali funzioni del Consiglio sono esercitate da questi organismi.

(6) Il regolamento può prevedere casi nei quali ai lavori del Consiglio e delle sue articolazioni interne partecipano altri soggetti, senza diritto di voto.

(7) Il regolamento assicura le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il Consiglio, anche tramite l’uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso presso la Provincia e il Consiglio provinciale; esso disciplina le forme di pubblicità dei lavori del Consiglio.

(8) Il Consiglio può avvalersi del personale e delle strutture messe a disposizione dall’organismo maggiormente rappresentativo dei comuni, dal Consiglio provinciale, dalla Giunta provinciale, da singoli comuni, dalle comunità comprensoriali, così come dai loro enti strumentali; i rapporti relativi, anche finanziari, sono regolati da apposite convenzioni.

(9) Il Consiglio presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di spesa, per l’approvazione. La gestione delle relative spese avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale. Per l’erogazione delle spese la Presidente o il Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di una funzionaria delegata o di un funzionario delegato, scelta o scelto tra i dipendenti del Consiglio provinciale. Detta funzionaria o detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni del Presidente del Consiglio e trasmette i rendiconti periodici dei pagamenti effettuati a carico delle aperture di credito, insieme alla relativa documentazione giustificativa, all’ufficio amministrazione del Consiglio provinciale per il riscontro amministrativo-contabile.

(10) Prima dell’approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, che può formulare osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale tra Consiglio e Consiglio provinciale.