Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 febbraio 2010, n. 8.
(1) Il Consiglio rimane in carica per il periodo corrispondente a una consiliatura comunale ed esercita le sue funzioni sino all’insediamento del nuovo Consiglio.
(2) Il nuovo Consiglio è insediato entro sei mesi dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia, nella data stabilita con il decreto di nomina dei componenti.
(3) I componenti decadono qualora cessino per qualsiasi causa dalla carica di sindaco o di assessore del comune. Se si tratta di componenti designati dai comuni di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a) e b), si provvede a nuove designazioni; se si tratta di componenti eletti, si procede, nella successiva assemblea generale, a elezione suppletiva nell’ambito del raggruppamento di riferimento.