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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 8 febbraio 2010 , n. 41)
Istituzione e disciplina del consiglio dei comuni

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 febbraio 2010, n. 8.

Art. 3 (Elezione del presidente)

(1) Il presidente del Consiglio è eletto dall’assemblea dei sindaci di tutti i comuni lo stesso giorno delle elezioni dei componenti, dopo la proclamazione definitiva dei risultati delle stesse.

(2) È eleggibile chi è stato designato o eletto quale componente del Consiglio.

(3) Si applicano i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 2, in quanto compatibili.