In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 8 febbraio 2010 , n. 41)
Istituzione e disciplina del consiglio dei comuni

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 febbraio 2010, n. 8.

Art. 2 (Composizione, elezione e nomina dei componenti)

(1) La composizione del Consiglio si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia e rispetta i principi della rappresentanza dei comuni di minori dimensioni, della rappresentanza dei territori delle comunità comprensoriali e della presenza di entrambi i sessi.

(2) Possono far parte del Consiglio solo sindaci e assessori comunali di comuni altoatesini nonché ex sindaci di tali comuni. La funzione di componente del Consiglio è incompatibile con la carica di consigliere provinciale, di parlamentare e di parlamentare europeo.

(3) Il Consiglio è composto da:

  1. tre componenti designati dal comune capoluogo; due di essi appartengono al gruppo linguistico italiano;
  2. un componente designato da ciascuno dei comuni con più di 20.000 abitanti, escluso il comune capoluogo;
  3. un componente eletto dai sindaci appartenenti al gruppo linguistico ladino;
  4. due componenti eletti dai sindaci appartenenti al gruppo linguistico italiano; non partecipano comunque al voto i sindaci dei comuni di cui alle lettere a) e b);
  5. un componente eletto dai sindaci dei comuni con popolazione fino a 1.200 abitanti, diversi da quelli che hanno diritto di voto nelle elezioni di cui alle lettere c) e d);
  6. sette componenti eletti dai sindaci dei gruppi di comuni ricadenti nel territorio delle comunità comprensoriali; ciascun gruppo di comuni esprime un componente; non partecipano all’elezione i sindaci dei comuni di cui alle lettere a) e b), e i sindaci che hanno diritto di voto nelle elezioni di cui alle lettere c), d) ed e);
  7. un componente eletto dall’assemblea dei sindaci di tutti i comuni.

(4) Tutte le elezioni hanno luogo lo stesso giorno, nell’ambito dell’assemblea generale dei sindaci, entro quattro mesi dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia. I componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono designati entro il decimo giorno antecedente quello delle elezioni. L’elezione di cui alla lettera g) del comma 3 ha luogo dopo la proclamazione dei risultati delle elezioni di cui a tutte le altre lettere.

(5) Qualora il risultato di tutte le elezioni sia tale che la composizione del Consiglio non rispecchi la consistenza dei gruppi linguistici, le elezioni dei sette componenti di cui alla lettera f) del comma 3 sono nulle e si procede lo stesso giorno a nuove votazioni. Lo stesso vale qualora nel Consiglio non risultino rappresentati entrambi i sessi, salvo il caso in cui tutti i sindaci dei comuni appartengano allo stesso sesso.

(6) Le elezioni sono convocate dal Presidente del Consiglio provinciale. Sono elettori i sindaci in carica nel giorno di svolgimento delle elezioni. Le votazioni, che avvengono a scrutinio segreto, sono valide se partecipa all’assemblea generale dei sindaci, complessivamente, almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ogni sindaco può esprimere una preferenza. Per ciascun raggruppamento sono eletti coloro che hanno ottenuto più voti di preferenza; in caso di parità è eletto il più anziano di età.

(7) Il regolamento del Consiglio stabilisce le ulteriori norme necessarie per le elezioni, in particolare per quanto riguarda il luogo e gli orari, la direzione delle operazioni, la presentazione di eventuali candidature ufficiali, lo scrutinio, la proclamazione dei risultati, la ripetizione di elezioni non valide, l’indizione di elezioni suppletive. Il regolamento può prevedere che le elezioni suppletive si tengano una sola volta all’anno. In prima applicazione il regolamento viene approvato dal Consiglio ai sensi della legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10, e successive modifiche.

(8) I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio provinciale.