Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 febbraio 2010, n. 8.
(1). La presente legge non comporta spese per l’anno finanziario 2009.
(2) Per gli anni finanziari successivi le spese per l’attività del Consiglio derivanti dalla presente legge sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale. Al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall’articolo 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.